La giovane età della ex moglie giustifica la riduzione dell’assegno per i figli
A cura della Redazione.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8744/2024 precisa che nel caso di giovane età dell’ex moglie,che sia in grado di lavorare, può essere ridotto l’assegno di mantenimento per i figli.
Sabato 1 Giugno 2024 |
Il caso: il Tribunale di Catanzaro, decidendo sul ricorso di Tizio per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento della minore nei confronti della madre, Mevia, disponeva:
– l’affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre;
– la regolamentazione del diritto di visita, come dettagliatamente disciplinato;
– l’obbligo a carico del padre di versare alla madre la somma di euro 200,00 mensile, quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La Corte d’appello accoglieva il reclamo di Tizio e, in parziale riforma del decreto impugnato, disponeva:
– che il padre potesse avere e tenere con sé la minore per 4 giorni consecutivi, con pernottamento, ogni due mesi;
– che nel periodo estivo, quando la permanenza del padre in Calabria fosse superiore alle due settimane, questi potesse tenere con sé la minore per 15 gg. consecutivi con pernottamento, con facoltà della madre di fare visita alla figlia, previo accordo tra le parti;
– che durante le festività natalizie il padre potesse tenere con sé la figlia per una settimana;
– che il padre versasse alla madre euro 130,00 mensili, quale contributo al mantenimento della figlia.
Mevia ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata laddove ha stabilito la riduzione dell’assegno di mantenimento per la figlia sul presupposto che la madre dovrebbe trovare un’occupazione per contribuire a tale mantenimento, adottando un criterio presuntivo per la commisurazione del predetto assegno, anche considerando l’esiguità della somma ridotta, inidonea al mantenimento della minore.
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile; in merito alla riduzione dell’assegno di manteniemnto, osserva:
a) la ricorrente critica la statuizione di riduzione del contributo del padre al mantenimento della minore alla somma di euro 130,00 mensile per il riferimento alla giovane età della madre e alla sua possibilità concreta di trovare un’occupazione lavorativa:
b) al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente posto a sostegno della decisione impugnata l’esiguità dei redditi percepiti dal padre della minore (euro 730,00 al mese) e le spese che quest’ultimo deve affrontare per esercitare il diritto di visita della figlia, oltre alle spese per le proprie esigenze di vita, e la mancanza di lavoro della madre e della sua età (25 anni).