La pioggia torrenziale del tutto eccezionale esclude la responsabilità del costode
Si segnala la sentenza n. 11 del 4 gennaio 2023 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, che nel decidere una controversia avente ad oggetto la richiesta di un condomino di risarcimento danni subiti a causa di infiltrazioni presuntivamente imputabili al Condominio, specifica in quali termini il caso fortuito possa escludere la responsabilità del custode.
Giovedi 16 Febbraio 2023 |
Il caso: Tizio, proprietario di una unità abitativa, posta al quarto piano di un Condominio, e della pertinente cantina, posta al piano sottostrada del medesimo fabbricato, conveniva in giudizio il Condominio medesimo al fine di veder riconosciuta la responsabilità di quest’ultimo per danni patrimoniali e non subiti al proprio immobile a fronte di infiltrazioni imputabili all’evento alluvionale del 06.11.2008, asserendo una inefficiente manutenzione delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche poste nel cortile.
Si costituiva il Condominio che, nel contestare la domanda attorea, rilevava:
– di aver provveduto regolarmente alla manutenzione delle parti comuni del fabbricato, adottando tutte le misure precauzionali (griglie pompe) idonee ad evitare le conseguenze pregiudizievoli connesse al verificarsi di eventi ordinari e prevedibili”;
– che i danni lamentati erano riconducibili ad un evento del tutto eccezionale ed imprevedibile.
Il tribunale, nel ritenere infondata la domanda, in tema di responsabilità delle cose in custodia, ribadisce in seguenti principi:
a) per giurisprudenza costante (di recente Cass. n. 456 del 13 gennaio 2021), l’art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno; al custode spetta la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità;
b) il custode è tenuto a fare in modo che la cosa non rappresenti per l’utente, il quale fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (c.d. “insidia o trabocchetto”), rappresentato dalla congiunta presenza del carattere obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, alla stregua dell’ordinaria diligenza;
c) perché possa sussistere una tale situazione è dunque necessaria la ricorrenza dei profili oggettivi di non visibilità dell’imprevisto e dei requisiti soggettivi di non prevedibilità del pericolo;
d) nel caso i esame, la presunzione di colpa del Condominio è stata superata dall’istruttoria svoltasi, in quanto la situazione che ha provocato il danno è imputabile ad un evento del tutto eccezionale e non prevedibile a fronte del quale sono state adottate tutte le cautele possibili richiesti dall’ordinaria diligenza; ne consegue che l’illecito rimane escluso – difettando il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso – nel caso in cui le conseguenze pregiudizievoli debbano riferirsi, in via esclusiva, ad un evento eccezionale e non prevedibile secondo l’ordinaria diligenza.