La rappresentazione nelle successioni: in alcuni casi il testatore può escluderne l’operatività
A cura della Redazione.
Si segnala l’ordinanza del Tribunale di Verona del 26 gennaio 2022 con cui l’intestato tribunale si è pronunciato circa la possibilità per il testatore di escludere l’operatività della rappresentazione con riguardo agli eredi non legittimari.
Martedi 3 Maggio 2022 |
Il caso: Tizio e Caia convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale i convenuti per far dichiarare inefficace la clausola con la quale Sempronio, nell’istituire con testamento pubblicato il nel maggio 2015, propri eredi universali i convenuti, aveva legato alla sorella Mevia, madre dei ricorrenti e deceduta poi nel dicembre dello stesso anno, la somma di euro 200.000,00, manifestando la volontà che a tale legato non si applicasse l’istituto della rappresentazione.
Per il Tribunale la domanda è infondata, sulla base dei seguenti rilievi:
a) nessuna norma di legge prevede il divieto di una clausola testamentaria del predetto tenore o ne prevede la nullità o inefficacia e d’altro canto nemmeno i ricorrenti sono stati in grado di individuare il fondamento normativo della loro pretesa;
b) essi infatti hanno richiamato il disposto dell’art. 467, comma 2, c.c. che però non prevede un siffatto divieto giacchè si limita a stabilire in quali ipotesi si può avere rappresentazione nella successione senza indicare le conseguenze della violazione di quanto in essa disposto;
c) nel caso in esame prevale l’argomento che attribuisce preminenza alla volontà del testatore che intenda escludere il diritto di rappresentazione purchè essa, come nel caso di specie, non leda i diritti dei legittimari o altra norma imperativa;
d) tale clausola integra effettivamente una implicita diseredazione di chi avrebbe potuto giovarsi dell’istituto della rappresentazione (nel caso di specie i ricorrenti quali eredi legittimi di Mevia) ma essa risulta conforme all’insegnamento della Suprema Corte in punto di validità della disposizione con la quale il testatore di limiti a manifestare la volontà destitutiva di alcuni dei successibili ex lege.