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La responsabilità del Comune in caso di caduta del ciclista in strada.

L’esonero da responsabilità per cose in custodia richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la signoria di fatto sulla cosa, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura ed alla posizione dell’area teatro del sinistro.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 12988/2024.

Giovedi 16 Maggio 2024

Il fatto: Tizio, nel percorrere alla guida della propria bicicletta una via comunale, incappava con una ruota nella feritoia di una caditoia posta al di sotto del manto stradale, rovinava a terra e riportava lesioni personali; conveniva pertanto in giudizio il Comune di Agrigento, chiedendone la condanna al ristoro integrale dei danni (alla persona ed alla cosa) patiti in conseguenza dell’incidente; all’esito del giudizio di prime cure, la domanda veniva accolta dal Tribunale di Agrigento, sentenza confermata dalla Corte d’Appello.

Il Comune ricorre in Cassazione,  lamentando il mancato accertamento della «condotta abnorme» del danneggiato, integrante causa esclusiva di produzione del sinistro: per l’Ente il teatro del sinistro è strada ricadente nel centro storico, non fornita di pista ciclabile e di difficile percorrenza con biciclette, ben conosciuta dal danneggiato (abitante nei pressi), e con caditoie di notevoli dimensioni e visibilissime per chiunque.

Per la Suprema Corte il motivo è inammissibile: sul punto osserva che:

a)  la Corte d’appello palermitana ha ravvisato il nesso di causalità tra la strada di proprietà comunale e l’evento di danno sul rilievo che «la collocazione della caditoia al di sotto del livello del manto stradale l’ha indubbiamente resa assai poco visibile e la posizione delle griglie di scolo, disposte in senso longitudinale, anziché perpendicolare, rispetto alla direzione di marcia, ne ha certamente aggravato la pericolosità, che, non risultando opportunamente segnalata, ha determinato la caduta del ciclista, addivenendo così alla esclusione di un concorso del danneggiato nella causazione del sinistro, in ragione della impossibilità di avvistare in tempo e di evitare il pericolo, in alcun modo segnalato;

b) la riportata argomentazione è conforme al consolidato indirizzo di nomofilachia in ordine alla fattispecie di responsabilità da cose in custodia disciplinata dall’art. 2051 cod. civ.: essa ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani);

c) inoltre,  l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (circostanza pacifica nella specie) si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa;

d)  l’esonero da responsabilità – precisa la Corte – richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la signoria di fatto sulla cosa, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura ed alla posizione dell’area teatro del sinistro; corretto va definito, pertanto, il riconoscimento dell’onere di custodia in capo al Comune contenuto nella sentenza gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata – secondo la stessa prospettazione del ricorrente – in strada ubicata nel centro storico del Comune e di continua frequentazione degli utenti.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 12988 2024

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