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La ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giudiziali sul diritto di visita dei figli minori

Con la sentenza n. 9442/2024 la Corte di Cassazione chiarisce quando i provvedimenti giudiziali, che a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscono in via esclusiva o aggiuntiva sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione.

Mercoledi 24 Aprile 2024

Il caso: Tizio chiedeva al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio e del precedente accordo di separazione, con la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento del figlio minore e con l’elisione delle restrizioni inerenti il pernottamento, già adottate in ragione delle condizioni di salute del bambino (epilessia).

Il Tribunale, previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva il ricorso, ampliando il diritto di visita ai pernottamenti e riducendo il contributo dovuto per il mantenimento del figlio; la madre proponeva reclamo, deducendo che il padre era inadeguato alle funzioni di cura. La Corte, in parziale accoglimento del reclamo, prevedeva che il pernottamento del minore presso il padre venisse introdotto con gradualità, a far data dal mese di luglio 2024 e cioè da quando, secondo la cartella clinica, la sua patologia fosse in fase di regresso, ritenendo non consigliabile al momento inserire elementi di novità nella sua routine in quanto potenzialmente stressanti.

Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione la madre del minore; il padre si costituisce con controricorso., eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso  deducendo che il provvedimento sarebbe non impugnabile per cassazione, in quanto il petitum attiene alle sole modalità di frequentazione padre-figlio (diritto di visita).

Per la Cassazione l’eccezione è infondata: sul punto evidenzia quanto segue:

a) in passato, questa Corte si è espressa nel senso che i provvedimenti che riguardano solo il diritto di vista o i tempi di permanenza non sono ricorribili per cassazione per difetto di definitività e decisorietà (v. ad es. Cass. n. 33612/2021 e Cass. 33609/2021);

b) si tratta però di un arresto sul quale si è innestata una successiva riflessione, orientata a valorizzare il criterio contenutistico, il quale impone di verificare su quale posizione giuridica incida in concreto il provvedimento, e segnatamente se si tratti di diritti soggettivi fondamentali che potrebbero essere irrimediabilmente pregiudicati dagli effetti della decisione;

c) la Corte EDU ha più volte osservato che nelle cause che riguardano la vita familiare, il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il bambino e il genitore che non vive con lui, e in particolare che la rottura del contatto con un bambino molto piccolo può portare a una sempre maggiore alterazione della sua relazione con il genitore;

d) il decorso del tempo senza che vi sia la possibilità di contatto toglie al minore ed al suo genitore, e al reciproco rapporto interpersonale di cura, affetto, costruzione dell’identità personale e familiare, “pezzi di vita” che non consentono alcuna restitutio in pristinum poiché ciò che è andato perduto è difficilmente recuperabile;

e) ripetutamente la Corte EDU ha invitato le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e i figli, affermando che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare” e che “le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione” ;

f) pertanto, sulla premessa che il provvedimento impugnato è stato adottato con il provvedimento conclusivo del giudizio camerale volto a modificare le condizioni di separazione e divorzio, e pertanto suscettibile di acquisire efficacia di giudicato rebus sic stantibus, se ne evidenzia la decisorietà, in quanto concretamente idoneo ad incidere sulla relazione familiare per il carattere fortemente limitativo delle restrizioni ai tempi di permanenza del minore presso il padre che sono state richieste;

Viene enunciato così il seguente principio di diritto: “In tema di bigenitorilalità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscono – in via esclusiva o aggiuntiva – sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall’art. 8 CEDU. Infatti, i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti – salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore – in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 9442 2024

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