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La risarcibilita’ degli orfani delle vittime di reato

In un recente Convegno tenutosi a Roma, alla presenza di operatori del settore impegnati nella difesa dell’infanzia ma,soprattutto,di membri del Governo ed esperti è stata ipotizzata una “nuova stagione” per i diritti dell’infanzia.

Per aiutare e tutelare il più possibile i minori, il Comune di Roma sta progettando la creazione di alcuni strumenti importanti.

Uno riguarda “l’avvocato del bambino”,che costituirebbe uno Istituto innovativo da creare all’interno delle Amministrazioni pubbliche locali per la tutela ed assistenza in giudizio dei minori.

Si tratta di un apposito Ufficio formato da un avvocato ed alcuni esperti nelle scienze dell’infanzia(dallo psicologo al terapeuta, dal pediatra al neuropsichiatria,dal pedagogista all’assistente sociale) che avrebbe come compito quello di tutelare i minori che nel processo fanno fatica ad avere voce, ed,in particolare,i minori vittime di reati all’interno della famiglia e dei Femmincidi..

L’altra iniziativa riguarda una sollecitazione al Parlamento affinché predisponga una normativa che porti ad una diversa gestione del minore nel processo penale o civile..

Infatti,a parere dei proponenti,il bambino vittima di reati quali la violenza sessuale, il maltrattamento o l’incesto deve essere repentinamente sentito in giudizio e altrettanto repentina mente uscirne,per lasciare il ruolo di parte offesa ad un legale che lo rappre –senti in giudizio assicurandone una efficace difesa degli interessi lesi…

Si tratta di un nuovo ruolo per i legali di difesa attiva dell’infanzia e di gestione delle emergenze che i minori possono attraversare e delle problematiche e conseguenze,anche economiche,che si trovano loro malgrado a dover affrontare a causa della perdita traumatica un genitore. .

Benché in alcuni casi sono state le Regioni ad intervenire e a creare istituzioni in materia, appare corretto affrontare questi temi anche per le Amministrazioni locali di media grandezza perché il numero di minori da seguire e la peculiarità del territorio richiedono l’impegno della istituzione che più vicina possibile agli stessi.

Pertanto,si ritiene utile anche una sperimentazione di nuovi Istituti giuridici per l’infanzia (avvocato dei bambini e difensore civile dei minori),per giungere,finalmente, ad una giustizia migliore per l’infanzia che abbia al centro l’interesse per ogni bambino che entra nella “macchina della giustizia” e ne diviene parte,atteso che ognuno di loroi ha diritto a tutta l’attenzione del Società.

Tuttavia, pur condividendo ed apprezzando la lodevole iniziativa avviata,occorre approfondire,in particolare,la grave situazione dei minori orfani vittime di reato a causa dei crimini domestici e di reati di genere, tra cui assumere rilevanza il femminicidio che sta avendo,sempre più spesso,con la perdita della madre,conseguenze devastanti per il minore. .

La normativa di riferimento è quella contenuta nella legge 11 Gennaio 2018 n.4 e nel Regolamento ai cui al D.M. 21 maggio 2020, n. 71,recante l’erogazione di misure di soste gno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e per le famiglie affidatarie.

Sono entrambe disposizioni nate dalla spinta e dalle lotte delle donne,e delle famiglie che affrontano la cura dei superstiti.

Nelle intenzioni del Legislatore è apparso utile stabilire dei sussidi economici,anche minimi, per sostenere questi bambini e bambine “speciali” loro malgrado.

Si tratta.inoltre, di misure più volte richieste dalle Istituzioni che svolgono la loro attività per ascoltare i bisogni e i diritti dei minori allo scopo di tentare di annullare le cause del femminicidio e i suoi gravi effetti ma anche,ampliando e rafforzando il lavoro dei Centri Antiviolenza e nelle Case Rifugio dove le Madri che coraggiosamente decidono di uscire dalla violenza con i loro figli e figlie, abbiano a disposizione delle risorse e progetti di sostegno degli “orfani speciali” che vengono affidati ad altre Famiglie che se ne prendono cura..

Pertanto,la Legge che tutela gli orfani riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni ed ai maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio

  • del coniuge, anche legalmente separato o divorziato;

  • dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione è cessata;

  • di una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

Il provvedimento aumenta la pena per l’uxoricidio ma ne estende l’applicazione al rappor to di unione civile e alla convivenza, prevedendo l’ergastolo in caso di attualità del lega me personale. Viene inoltre punito l’omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Dal punto di vista processuale, la Legge rafforza, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando il Testo Unico sulle spese di giusti zia, per con sentire loro l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito.

Sempre nell’ambito del procedimento penale, e dunque alla fase che precede l’accerta mento definitivo della responsabilità penale dell’autore del reato,la legge intende raffor zare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento del danno.

A tal fine, il provvedimento modifica l’art.316 del codice di procedura penale, che discipli na l’Istituto del sequestro conservativo,con l’obbligo per il Pubblico Ministero che procede per l’omicidio del coniuge (anche separato o divorziato),ovvero della parte dell’unione civile (anche se l’unione è cessata) o della persona legata all’imputato da relazione affettiva o stabile convivenza:

  • di verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti);

  • di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato in ogni stato e grado del processo a tutela del diritto al risarcimento dei figli della vittima.

La tutela degli orfani di crimini domestici viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della provvisionale, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquida zione del danno patito dalle vittime del reato, sebbene essa presenti alcuni limiti che diremo oltre. i .

La provvisionale è,infatti,una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata,come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva.

Accade,tuttavia,in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompa gni solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la stessa parte civile ad avviare una nuova causa in sede civile per ottenere la liquidazione del danno(!!).

La Legge in commento prevede,inoltre,che, quando si procede per omicidio del coniuge, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno ai figli i della vittima costituiti parte civile,il Giudice in sede di condanna – a prescindere dal carattere definitivo della stessa -deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile, sempre che il condannato sia solvibile (!!).

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/29 UE, lo Stato dovrebbe, in questi casi, farsi carico di un indennizzo che, attualmente,non risulta introdotto,aggiungendo danno a danno ed in spregio al principio di solidarietà a cui è improntata la Costituzione..

Tuttavia,se già ci sono beni dell’imputato sottoposti a sequestro conservativo, questo si converte in pignoramento,con la sentenza di primo grado,sempre nei limiti della provvisionale concessa agli Orfani.

Per quanto attiene agli aspetti esclusivamente economici, la Legge interviene sull’Istituto dell’indegnità a succedere con la finalità di renderne automatica l’applicazione in caso di condanna per omicidio in ambito domestico.

In particolare, è sospesa la chiamata all’eredità dell’indagato per il delitto,anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell’altra parte di un’unione civile,fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscio glimento e, lo stesso Giudice penale,in sede di condanna ovvero in sede di patteggiamento della pena, a dichiarare l’indegnità a succedere,evitando così agli altri eredi di dover promuovere un’azione civile per ottenere lo stesso risultato.

Viene rivista anche la disciplina che già attualmente esclude dal diritto alla pensione di reversibilità l’autore dell’omicidio del pensionato.

Il provvedimento prevede,infatti,che il rinvio a giudizio per omicidio volontario nei confronti dell’imputato comporti la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità salvo, in caso di archiviazione o di proscioglimento, il diritto a percepire gli arretrati.

In tal caso i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima divengono destinatari,senza obbligo di restituzione,della pensione di reversibilità del genitore rinviato a giudizio ovvero dell’indennità una tantum spettante alla persona rinviata a giudizio per l’omicidio volontario dell’altro genitore,.

A favore degli stessi figli il Giudice dispone il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato mentre compete al PM comunicare all’Istituto di previdenza i nome dei soggetti a cui corrispondere imputare la pensione di reversibilità.

Vi sono ulteriori disposizioni della Legge in esame che:

  • demandano a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all’avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici;

  • prevedono che i figli delle vittime del reato di omicidio in ambito domestico abbiano diritto ad assistenza medico psicologica gratuita e siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;

  • modificano la disciplina dell’affidamento del minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» per prevedere che il minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell’unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva, debba essere affidato privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado e garantendo, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi.

La legge incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime dei crimini intenzionali violenti, destinandolo  anche agli orfani per crimini domestici.

In particolare, tale incremento è destinato all’erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l’assi stenza psicologica e sanitaria.

Infine la Legge attribuisce la possibilità per gli Orfani della vittima di modificare il proprio cognome, se coincidente con quello del genitore condannato definitivamente per omicidio del coniuge e di altri familiari.

Tale impostazione trova conferma nella recente Circolare del MinInterno del 14/32024

in base alla quale “All’istanza occorre allegare la documentazione relativa ai procedimenti penali in corso o definiti in relazione al delitto (sentenze, decreti) e la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n.445 che il richiedente è orfano per crimini dome stici ai sensi dell’art. 2 del decreto 21 maggio 2020, n.71. 

Per gli istanti maggiorenni, inoltre, occorre allegare la documentazione attestante la non autosufficienza economica, ovvero attestante un reddito inferiore a quello previsto – per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato”.

Con buona pace per chi aveva sperato in una accelerazione delle provvidenze previste(!!)

e benché la Corte Costituzionale,con una importante sentenza(n.88/2018)abbia stabilito che la domanda di equa riparazione può essere proposta anche in pendenza di un procedi mento penale ad esso presupposto.

Il D.M. 21 maggio 2020, n. 71- Regolamento recante l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie- non aggiunge molto alla normativa,atteso che si limita a stabilire

a) i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifica zioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successivamente dall’articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento,di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;

b) i criteri di equità per l’erogazione delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4;

c) i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate alle finalità di cui al comma 1, lettera a), nonché alle spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, ai sensi dell’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il Regolamento individua inoltre i beneficiari delle provvidenze :

1) orfani di crimini domestici, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall’altra persona dell’unione civile, anche se l’unione è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, da dichiararsi secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

2) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell’articolo 576, comma 1, n. 5.1, del codice penale;

3) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale

Inoltre il Decreto Ministeriale definisce come “Requisiti dei beneficiari e criteri di ripartizione delle risorse”

1. Il possesso dei requisiti per l’ammissione ai benefici di cui all’articolo 4 è verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque l’accertamento dei presupposti dell’’articolo 2, comma 1, lettera a).

2. In ogni caso i benefici decorrono dalla data dell’evento.

3. Le risorse sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell’anno di riferimento, è previsto l’accesso al Fondo in quota proporzionale.

Le modalità per accedere ai benefici sono le seguenti:

1. La domanda di sostegno ed aiuto economico è presentata dalle famiglie interessate di cui agli articoli 19 e 20, da uno dei componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture -Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie affidatarie, per l’inoltro al Commissario ed è corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore;

b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.

2. Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.

Infine,va sottolineato che i benefici previsti cessano al raggiungimento della maggiore età del beneficiario.

Sin qui la normativa ma occorre ricordare l’antico brocardo secondo il quale “le vie del Paradiso sono sempre lastricate di spine”.

Infatti, al di là delle buone intenzioni del Legislatore, la realtà si scontra sempre con la teoria.

A titolo esemplificativo.ne è riprova la vicenda di Olga,Associazione che reca il nome della Vittima di Femminicidio.una delle tante cadute nell’oblio e nel circolo vizioso del risarcimento per i suoi figli minori rimasti orfani.

Com’e incerto è il numero delle donne vittime di femminicidio in Italia, anche quello degli orfani è un dato che oscilla dalle poche decine alle centinaia.

Un censimento ufficiale non c’è, ed è un problema perché bambini e adolescenti sono due volte vittime, soli al mondo e con il futuro rubato.

Se sono minori, il più delle volte sono affidati a parenti stretti, ma gli aiuti dello stato restano pochi e inadeguati anche nei confronti di chi li assiste e li aiuta a crescere.

Convivere con un trauma così grande – che a volte avviene anche sotto i propri occhi – significa aver bisogno di assistenza psicologica, sostegno affettivo ed economico per potersi ricostruire.

Ma su questo c’è ancora molta strada da fare, come sostenuto dagli specialisti nel Convegno romano innanzi citato

Il figlio rimasto orfano ha vissuto questa tragedia nel 1997, a 19 anni, quando sua madre è stata uccisa dal padre a colpi d’ascia per strada.

L’ex marito viene condannato all’ergastolo dopo cinque anni mentre gli Orfani vengono assistiti dai parenti.

Anni dopo quel dramma, è nata un’Associazione per sensibilizzare i giovani e le istituzioni sui temi della violenza di genere e delle discriminazioni che denuncia che la situazione, negli anni,non è cambiata molto per gli Orfani che devono scontrarsi ancora con una realtà dove l’orfano di femminicidio, se vuole un sussidio, lo deve chiedere.

Sono le famiglie che si prendono cura di questi orfani,che quando sono fortunati hanno nonni o zii, ma non vengono assistiti da alcuno on un vuoto istituzionale ancora molto marcato.

Alcuni passi importanti sono stati fatti con la Legge sullo stalking,il Codice rosso e la Convenzione di Istanbul.Ma i dati restano allarmanti.

Ancora oggi ogni tre giorni muore una donna, vittima di femminicidio E per gli orfani e i loro caregiver inizia un tunnel burocratico estenuante.

L’unica legge che esiste, la 4/2018, ha istituito un fondo senza neppure sapere quanti orfani ci sono in Italia.In più, sono le vittime a dover presentare domanda e solo quando la condanna dell omicida diventa definitiva (!!) salvo a percepire una provvisionale,come innanzi ricordato..

Si tratta di una situazione aberrante in cui l’orfano è costretto a fare domanda per avere questo sussidio perchè uno Stato civile dovrebbe,sin dal giorno dell’omicidio,prendersi cura di questi Orfani e, chiedere scusa perché non è stato in grado di difendere le madri.

Se lo Stato è carente, arrivano le Associazioni. E così è nata l’idea di creare una realtà che tenga alta l’attenzione sul tema.

L’Associazione Olga riunisce una squadra di professionisti che affrontano il tema del rispetto e delle discriminazioni da un punto di vista complessivo in cui non si parla solo di violenza di genere e di violenza nei confronti delle donne,ma anche di tematiche come il bullismo e il cyberbullismo, i diritti umani, la lotta contro le discriminazioni nel mondo Lgbtq. Ma non basta…vi è la necessità di un’educazione affettiva nelle Scuole per costruire mattone su mattone un’educazione all’affettività, all’emotività e al rispetto dell’essere umano in quanto essere umano.

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