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L’amministratore è obbligato al rispetto della normativa antincendio

Con ordinanza emessa in data 08.05.2024, n. 33114, la Corte di Cassazione Penale, Sezione III, si è pronunciata in ordine all’impugnativa del provvedimento di archiviazione emesso dal GIP competente relativa alla notizia di reato nei confronti di un amministratore di condominio di cui all’art. 20 dlgs n. 139/2006, per tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Responsabilità dell’Amministratore sulle normative antincendio e accuse di omissione

La questione verte sulla condotta di un amministratore di condominio quale soggetto responsabile per l’attività di controllo dei Vigili del Fuoco, per la regolazione dei presidi antincendio (d.p.r. n. 151/2011).

Il ricorrente lamenta che il Pm aveva modificato l’accusa inizialmente contenuta nell’invito a comparire (inottemperanza alle prescrizioni imposte dai Vigili del fuoco) nella diversa condotta di omesso deposito della SCIA in relazione ai locali di autorimessa condominiale, riferendosi ad un profilo di rischio (quello del locale autorimessa).

Precisa, altresì, che il provvedimento di archiviazione con motivazione carente e viziata, doveva individuare quale unico soggetto responsabile colui che aveva dato avvio all’attività di controllo dei VV.FF, proprio al fine di regolarizzare i presidi antincendio, mentre si era trascurata la posizione del precedente amministratore di condominio (che nulla aveva fatto in proposito fino a giugno 2017) e attenzionando quella dell’amministratore subentrato; il Gip non aveva tenuto conto che il ricorrente era stato nominato amministratore di condominio in una situazione di pregressa e risalente assenza della SCIA.

Va evidenziato che la prevenzione incendi è una materia di rilevanza interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione tesi a evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l’insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

I testi normativi di riferimento, oltre al T.U.S.L., sono il d.m. 10 marzo 1998 ed il d.p.r. n. 151/2011 e il d.m. 7 agosto 2012..

Posto che l’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4) c.c., è titolare di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni dell’edificio, lo stesso amministratore ha obblighi in materia di antincendio che sono così sintetizzati:

1) deve presentare, in caso di attività soggetta al d.p.r. n. 151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed eventualmente richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, e provvedere al suo rinnovo prima della scadenza, qualora sia già stato rilasciato;

2) deve mantenere in efficienza le attività, i sistemi, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (e tutte le altre misure adottate a tal senso);

3) deve effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, in accordo con la regolamentazione vigente e a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche;

4) infine, l’amministratore deve mantenere aggiornato e rendere disponibile un registro dei controlli.

Ne consegue che l’amministratore è ritenuto responsabile del reato di incendio colposo di uno stabile per non essersi attivato prontamente nei confronti di un condomino, per evitare un incendio nel caso di un condomino che aveva installato sule parti comuni una canna fumaria non coibentata da cui, poi, dalla quale si erano sviluppate le fiamme (Cass. pen. IV, 13 ottobre 2009, n. 39959).

Ricorso inammissibile e condanna del ricorrente

La Corte rappresentava che il ricorso posto al suo vaglio fosse da dichiarasi inammissibile posto che la impugnabilità con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., si concretizza solo a condizione di un interesse concreto attuale alla rimozione del provvedimento con riferimento ad una ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. (Cass. pen. sez. V, 31 maggio 2023, n. 36468).

In conclusione, ricorso è stato dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente a rifondere le spese processuali.

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