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L’assegno sociale: natura e presupposti

Interessante sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nel mese di settembre 2024, sezione lavoro e previdenza, in materia di assegno sociale.  

Lunedi 30 Settembre 2024

Il caso riguarda un cittadino che adiva il Tribunale di Napoli esponendo di avere presentato rituale domanda all’INPS al fine di ottenere la erogazione dell’assegno sociale, negato dall’INPS in via amministrativa sul presupposto che l’istante, avendo alienato un immobile ricavando la somma pari ad euro 30.00,00, non versasse in stato di bisogno involontario.

Il Giudice, dopo aver effettuato un puntuale excursus circa la normativa applicabile al caso, ha precisato che l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.

A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l’assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonchè gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.

Il Magistrato ha rilevato che, nella specie, il ricorrente non fosse titolare di alcun reddito personale, fosse coniugato con un titolare di un reddito per l’anno d’imposta 2022 pari ad euro 6.885,42 e fosse titolare della rendita catastale di euro 209,00 per quota di 1/2 di immobile (abitazione). Risultava, altresì, nel 2021 avesse alienato un immobile insieme ai due germani, ciascuno nella misura di 1/3.

D’altro canto, non risultava fornita dall’Inps la prova che dalla mera vendita fosse derivato un reddito (che configura una nozione dinamica, difformemente da quella statica del patrimonio), ad es. facendo ricorso alla situazione, classificata nel novero dei “redditi diversi”, descritta dall’art 67, lett. b), TUIR relativa alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione o donazione (cfr. Corte d’Appello di Ancona – 15.04/11.05.2005 n. 174 – Pres. Rel Taglienti – INPS).

Nella specie, inoltre, non risultavano comportamenti del ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell’assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell’ente.

Dimostrati i redditi del ricorrente nei limiti normativi, è stato, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all’assegno sociale.

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