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L’atto riassuntivo del processo sospeso e la notifica al contumace.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 26800/2022 chiarisce le condizioni in presenza delle quali è necessaria la notifica dell’atto di riassunzione anche alla parte che è rimasta contumace nel giudizio riassunto.

Venerdi 14 Ottobre 2022

Il caso: Con atto di citazione Tizio, Caio e Sempronio convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, il Comune di Donori, chiedendo la determinazione dell’indennita’ di espropriazione per l’ablazione di fondi di loro proprieta’ situati nel territorio dell’ente pubblico; disposta c.t.u., il giudizio veniva sospeso, con ordinanza del 25 novembre 2006, in attesa della definizione di altri giudizi, instaurati dagli stessi attori nei confronti del Comune di Donori.

Con ricorso Tizio e gli eredi degli altri ricorrenti, deceduti nelle more, proponevano istanza per la riassunzione del giudizio sospeso ai sensi degli articoli 295 e 297 c.p.c., nonche’ istanza di ricostruzione del fascicolo d’ufficio risultato smarrito; tali atti non venivano notificati al Comune di Donori, che nel giudizio era rimasto contumace; la Corte d’appello di Cagliari condannava il Comune di Donori al pagamento delle indennita’ di espropriazione.

Il Comune ricorre in Cassazione deducendo la nullita’ dell’impugnata sentenza per violazione del contraddittorio, sul presupposto che:

– secondo la giurisprudenza di legittimità il ricorso per la riassunzione del processo deve essere notificate al contumace, ai sensi dell’articolo 292 c.p.c., laddove l’atto riassuntivo sia proposto da soggetti diversi dagli originari;

– infatti, in tal caso, il contumace potrebbe avere un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello gia’ oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso di astenersi dal partecipare ai giudizio;

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, osserva quanto segue:

a) risulta univoco e consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, in tema di riassunzione del processo in presenza di una parte rimasta contumace, l’atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui e’ sopravvenuta la sua sospensione o interruzione, deve essere notificato soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell’elenco di quelli tassativamente indicati nell’articolo 292 c.p.c., per i quali e’ prescritta appunto la notificazione al contumace;

b) peraltro è vero che alcune decisioni di questa Suprema Corte, in tempi piu’ recenti, hanno affermato che, in base al combinato disposto dell’articolo 292 c.p.c. e articolo 125 disp. att. c.p.c., si deve desumere che, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba essere edotto dell’istanza per la prosecuzione del giudizio, mediante la relativa notificazione, giacche’ la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare alla lite, non consente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale deve avere notizia, rimanendone altrimenti leso il suo diritto di difesa;

c) però il suddetto radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo non ricorre allorchè il giudizio venga proseguito da parte degli eredi degli originari ricorrenti in quanto non vi e’ dubbio che questi ultimi subentrano ai loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui essi si trovavano senza alcuna sostanziale modifica delle domande ed eccezioni proposte e senza possibilita’ di mutare in alcun modo la causa petendi o il petitum;

d) pertanto non vi e’ motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell’istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius, ne’ del resto il ricorrente ha spiegato in alcun modo quali eventuali eccezioni avrebbe inteso far valere.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 26800 2022

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