Le notifiche devono essere eseguite sempre presso il domicilio digitale del difensore
Con l’introduzione del domicilio digitale tutte le notifiche al difensore devono essere eseguite all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) di quest’ultimo, anche se non risulta indicato negli atti.
Lunedi 19 Settembre 2022 |
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27183, pubblicata il 15 settembre 2022.
IL CASO: La vicenda esaminata riguarda un giudizio avente ad oggetto la responsabilità professionale di un tecnico che veniva condannato dal Tribunale al risarcimento del danno in favore dell’attore per aver redatto una richiesta di permesso di costruire, attestando la conformità urbanistica di un compendio immobiliare pur consapevole che, per parte del manufatto, era stata presentata un’istanza di sanatoria.
Contro la decisione di primo grado, il tecnico interponeva appello che veniva dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente oltre il termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza. I giudici di secondo grado ritenevano regolare la notifica della sentenza di primo grado presso la Cancelleria, non avendo il difensore dell’appellante eletto domicilio nel circondario della Corte di Appello dove si era svolto il giudizio.
Il tecnico, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo l’erroneità della decisione della Corte di Appello.
Secondo il ricorrente, la notifica della sentenza di primo grado presso la cancelleria non era valida ai fini della decorrenza del termine breve per proporre appello in quanto, in virtù dell’introduzione del domicilio digitale, le notifiche vanno sempre eseguite a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, anche se non indicato negli atti, a meno che l’indirizzo risulta inutilizzabile per fatto imputabile al destinatario.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha ricordato l’orientamento dei giudici di legittimità sul punto secondo il quale:
1. con l’introduzione del cd. domicilio digitale, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare nell’atto introduttivo l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, in quanto trattasi di un dato già risultante dal ReGindE, in virtù della trasmissione effettuata dall’Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall’interessato ex art. 16-sexies d.l. 179/2012, convertito con l. 114/2014;
2. pertanto, tutte le notificazioni e le comunicazioni devono essere eseguite al “domicilio digitale” di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all’indirizzo P.E.C. – risultante dal ReGindE e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);
3. la notifica presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite eseguita ai sensi dell’art. 82 del R.D. 37/1934 è nulla anche nel caso in cui il destinatario abbia omesso di eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario, salvo il caso in cui oltre alla mancata elezione di domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario;
4. la notifica presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite è invece valida solo nel caso in cui il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggere il domicilio presso la cancelleria, dato che l’introduzione del domicilio digitale non esclude la facoltà di eleggere il domicilio fisico.