Leasing: la mediazione non e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale
Le controversie in materia di contratto di leasing non rientrano nell’elenco delle controversie, previste dall’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, per le quali è richiesto, a pena di improcedibilità, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, dovendosi intendere questa elencazione come tassativa in ragione della gravità della conseguenza derivante dal mancato esperimento del tentativo stesso.
Lunedi 12 Dicembre 2022 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35476, pubblicata il 2 dicembre 2022.
IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da una banca contro una società in accomandita semplice avente ad oggetto la richiesta di ordinare a quest’ultima la restituzione di un bene immobile che le era stato concesso in leasing per non aver rispettato le obbligazioni contrattualmente assunte.
Costituendosi in giudizio la resistente, oltre a contestare nel merito la ricostruzione offerta dalla ricorrente e l’usurarietà degli interessi indicati nel contratto di leasing, oggetto della controversia, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e l’improcedibilità dell’azione promossa per non essere stato esperito preventivamente il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il Tribunale prima e la Corte di Appello dopo davano ragione alla banca accogliendo la domanda da quest’ultima proposta con conseguente condanna della resistente all’immediato rilascio dell’immobile concesso in leasing. In particolare, i giudici della Corte di Appello respingevano l’eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria, osservando che per le controversie di leasing la mediazione obbligatoria non è prevista e che comunque un tentativo di conciliazione era stato esperito, dinanzi alla Camera di Commercio.
I soci della resistente, accomandatario e accomandante, nei confronti dei quali nelle more del giudizio innanzi al Tribunale era stato riassunto il procedimento a seguito dell’interruzione intervenuta per la cancellazione della resistente dal registro delle imprese, sottoponevano la questione alla Corte di Cassazione deducendo la “Violazione degli artt. 2 e 5 D.Igs. 28/2010, art. 84 D.L. 69/2013”, per il mancato esperimento del preventivo tentativo di mediazione presso un organismo autorizzato e, quindi, insistevano nell’eccezione di improcedibilità dell’originaria domanda giudiziale proposta dalla banca.
LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato torto agli originari resistenti, ritenendo infondato il motivo del ricorso.
Gli Ermellini, nel ribadire la non applicabilità al leasing immobiliare della condizione di procedibilità delle azioni giudiziarie del preventivo tentativo di mediazione di cui all’art. 5, comma 1 bis, d. Igs. n. 28 del 2010, hanno ricordato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale (ordinanza n. 15200 del 12 giugno 2018), “In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto” (Cassazione, Ordinanza n. 15200 del 12 giugno 2018).