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L’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8937/2024 ribadisce il principio per cui un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.

Mercoledi 17 Aprile 2024

Il caso: L’impresa individuale tedesca di Tizio proponeva domanda di risarcimento dei danni, davanti al Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti della Alfa Srl per la fornitura di carni avariate.: a sostegno della domanda deduceva che la fornitura di carne che aveva acquistato nel 2009 dalla Alfa Srl, per il cui pagamento controparte aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto, aveva contaminato altra merce dell’impresa (la carne proveniente da altri fornitori) ed aveva causato all’attore danni consistenti nella perdita della merce e nelle spese di distruzione della carne avariata.

La soc. Alfa srl, costituendosi, faceva valere il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto.

Il Tribunale Reggio Emilia accoglievala domanda e condannava la società italiana Alfa srl al risarcimento dei danni, nella misura di € 11.360,21, oltre accessori.

La Corte d’appello, su impugnazione della parte soccombente, respingeva il gravame, ritenendo che il giudicato conseguente alla definitività del decreto ingiuntivo non opposto non si estende alla domanda dell’impresa di risarcimento dei danni (danno extracontrattuale) causati dalla fornitura di cui al decreto ingiuntivo ad altra merce stoccata presso il compratore.

La soc. Alfa ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata che ha negato che il decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia per il pagamento del prezzo della fornitura, abbia efficacia di giudicato, con riferimento alla consegna della merce e all’assenza di vizi, rispetto alla domanda dell’impresa di Tizio, oggetto del presente giudizio, attinente al medesimo rapporto giuridico intercorso tra le parti, di risarcimento dei danni per vizi della medesima fornitura.

La Cassazione ritiene fondata la doglianza e sul punto osserva:

a) è ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo;

b) il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;

c) il suddetto principio trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio;

d) nel caso in esame, il giudicato che si è formato per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo che ha condannato il compratore Tizio al pagamento del prezzo della merce preclude un nuovo esame di tutte le possibili questioni (compresa l’eccezione di inadempimento per vizi della cosa venduta) che, sebbene non dedotte, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia divenuta definitiva: in pratica, il decreto ingiuntivo non opposto ha (implicitamente) accertato, in maniera definitiva tra le parti, l’esatto adempimento del venditore e l’assenza di vizi della cosa.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 8937 2024

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