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Legge Pinto e decorrenza del termine per notificare il decreto monitorio al Ministero della Giustizia

Con la prima decisione del 2023, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 1/2023, pubblicata il 2 gennaio 2023), si è nuovamente occupata della questione relativa all’individuazione del momento in cui decorre il termine dei trenta giorni previsto dall’art. 5 della legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto) per la notifica del ricorso e del decreto di liquidazione delle somme dovute alle parti di un processo a titolo di equa riparazione dal Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del giudizio.

Giovedi 5 Gennaio 2023

IL CASO: Il Ministero della Giustizia, al quale era stato notificato un provvedimento di ingiunzione in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio (dal 27/9/2000 al 15/1/2020), avverso il suddetto provvedimento proponeva opposizione, chiedendo che ne venisse dichiarata la sua inefficacia per essere stato notificato tardivamente, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 5, comma secondo della legge 24 marzo 2001 n. 89, calcolato dalla data di deposito del provvedimento da parte della Corte di Appello.

I giudici della Corte territoriale rigettavano l’opposizione, ritenendo la notifica del provvedimento monitorio tempestiva ed osservando che, nonostante la formulazione della norma, la quale statuisce che il decreto diventa inefficace nel caso in cui la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, il predetto termine inizia a decorrere dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria alla parte ricorrente.

Secondo i giudici della Corte d’Appello sul punto occorre privilegiare un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, posto che la tardività della notifica verrebbe ad incidere sulla stessa titolarità del diritto all’equa riparazione, impedendo la riproposizione della domanda.

LA DECISIONE:  La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, ha confermato la decisione della Corte di Appello, dando continuità al principio secondo cui, sebbene l’art. 5, comma 2, legge n. 89/01 preveda che il decreto diventi inefficace nel caso in cui la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, deve ritenersi che tale termine decorra dalla comunicazione del decreto alla parte ricorrente.

Secondo i giudici di legittimità:

– a tale conclusione si perviene – sotto il profilo letterale – alla luce di quanto disposto sia dal 4° comma della stessa norma, in base al quale il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al Procuratore generale della Corte dei conti e ai titolari dell’azione disciplinare, presupponendo che la medesima comunicazione debba farsi anche alla parte, sia dalla sostanziale continuità normativa rispetto al testo precedente del medesimo art. 5, che prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12, disponeva espressamente che il decreto fosse comunicato, oltre che alle parti, alle suddette autorità (Cass. 7185/2017; Cass. 10365/2019);

– è decisivo considerare che, in caso di tardività della notificazione, il provvedimento non solo diviene inefficace, ma è preclusa anche la riproposizione della domanda;

– ritenere che il termine per la notifica del provvedimento monitorio decorre dalla data della comunicazione da parte della cancelleria al ricorrente e non dalla data di deposito del predetto provvedimento non risponde al mero intento di parificare la disciplina dell’art. 5, L. 89/2001 a quella del decreto ingiuntivo ma di porre la parte al riparo da conseguenze pregiudizievoli in dipendenza del mancato compimento di un attività per la quale è previsto un termine perentorio breve e di non onerare la parte stessa di un attività potenzialmente defatigante (ossia di verificare il deposito del provvedimento) o che, comunque, nella specie, mal si concilia con la previsione dell’obbligo di comunicazione ad opera della cancelleria, adempimento che sarebbe inutilmente contemplato ove l’interessato – secondo l’interpretazione restrittiva – fosse tenuto ad autonomamente attivarsi per non incorrere in decadenza;

– la predetta interpretazione è coerente con gli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, espressasi più volte nel senso che l’esigenza di tutela dei diritti dell’interessato esige che i termini processuali di decadenza decorrano dalla comunicazione dei provvedimenti e non dal deposito se sia imposto un termine oggettivamente esiguo, situazione nella quale non può esigersi un onere eccedente la normale diligenza o comunque ingiustificato (Corte Cost. 297/2008 in motivazione; Cass. civ. 154/2006, Corte Cost. 224/2004 ed altre).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.1 2023

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