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Legittima la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’istruzione dei figli

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23802/2023 si pronuncia in merito alla legittimità o meno della scelta dei genitori di provvedere direttamente all’istruzione dei figli.

Giovedi 5 Ottobre 2023

Il caso:  il Tribunale per i minorenni di Bolzano prescriveva a Tio e Mevia, nella qualita’ di genitori della minore Lucilla, di far sostenere a quest’ultima gli esami di idoneita’ per l’anno scolastico 2021-2022, nonche’ di iscriverla per l’anno scolastico successivo in una scuola che prevedesse la frequentazione in presenza, incaricando il servizio sociale di monitorare la situazione, in particolare di verificare l’adempimento delle prescrizioni, e prescrivendo ai genitori di collaborare con il detto servizio.

Tizio e Mevia proponevano reclamo alla Corte d’Appello, che revocava la prescrizione ad entrambi i genitori di iscrivere la figlia minore a una scuola che prevedesse la frequentazione in presenza, mantenendo comunque la prescrizione di collaborare con il servizio sociale, incaricato di monitorare la situazione.

Tizio e Mevia ricorrono in Cassazione, deducendo:

– violazione o falsa applicazione della Cost., articolo 30, del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, articolo 111, comma 2, del Decreto Legislativo n. 76 del 2005, articolo 1, comma 4, della l. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 622, del Decreto Legislativo n. 62 del 2017, articolo 23 e dell’articolo 336 c.p.c., poiche’, pur revocando il provvedimento con il quale era stato imposto ai genitori di scegliere una scuola che prevedesse la partecipazione in presenza della figlia minore, era stato mantenuto il monitoraggio da parte dei servizi sociali, in mancanza del provvedimento presupposto, cosi’ mantenendo gli effetti del provvedimento revocato, nonostante fosse stata riconosciuta la liceita’ della scelta dei ricorrenti;

– in tutti i casi in cui i genitori si avvalgono dell’istruzione parentale, nessun controllo e’ disposto da parte dei servizi sociali, perche’ vi e’ il dirigente scolastico e/o il sindaco del Comune di residenza che assolvono all’onere di vigilanza.

Per la Cassazione il ricorso è fondato: sul punto rileva che:

a)  il provvedimento adottato in sede di reclamo ha mantenuto il monitoraggio dei servizi sociali, previsto dal giudice di primo grado, unito alla prescrizione rivolta ai ricorrenti di collaborare con questi ultimi, ma tali misure in primo grado erano state adottate, in particolare, per assicurare l’adempimento delle altre prescrizioni originariamente imposte che, all’esito del reclamo, non erano piu’ operative;

b)  la misura conservata in sede di reclamo ha, quindi, finito per assumere una diversa funzione rispetto a quella attribuita in primo grado, riconducibile alla vigilanza per l’adempimento in futuro dell’obbligo di istruzione da parte dei genitori della minore, che hanno scelto di non affidare la figlia a istituti scolastici ma di curare direttamente la sua istruzione;

c) un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche e’ rappresentata dall’istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare o paterna, o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education: tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’istruzione dei figli;

d) i genitori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola piu’ vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacita’ tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale; il dirigente scolastico ha, comunque, il dovere di accertarne la fondatezza;

e) a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore e’ tenuto a sostenere un esame di idoneita’ all’anno scolastico successivo in qualita’ di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, mentre la scuola che riceve la domanda di istruzione parentale e’ tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno.

Quindi per gli Ermellini il ricorso all’istruzione parentale e’ pienamente legittimo e, anzi, costituisce un modo con il quale il diritto-dovere all’istruzione dei figli, garantito dalla Cost., articolo 30, si esplica, sia pure nel rispetto di determinate regole e sotto il controllo delle autorita’ a cio’ deputate.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 23802 2023

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