Lesioni personali aggravate e nozione di arma ex art. 585 comma 2 n. 2 cod. pen
A cura della Redazione.
Con la sentenza n. 44886 del 7 novembre 2023 la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiarito la nozione di strumento atto ad offendere ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’uso di armi in riferimento al reato di lesioni personali.
Giovedi 9 Novembre 2023 |
Il caso: Il Tribunale monocratico, in esito a dibattimento, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Mevia per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., per intervenuta remissione di querela, previa esclusione della circostanza aggravante dell’uso di armi.
Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, che ha dedotto violazione di legge ai sensi dell’art. 569 comma 1 cod. proc. pen. sulla scorta della perseguibilità d’ufficio del delitto contestato, trattandosi di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma impropria, ossia una spazzola per capelli.
Per la Cassazione il ricorso è fondato; sul punto precisa che:
a) in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa;
b) la motivazione della sentenza è affetta da violazione di legge, perché, pur dando atto della deposizione della persona offesa, che ha riferito di essere stata colpita “con una spazzola che l’imputata aveva in mano durante la lite” – con le conseguenti lesioni contestate nell’imputazione, costituite da ferita lacero-contusa alla regione sopra-cigliare sinistra – ha affermato che tale oggetto non rientrerebbe “tra quelli elencati nell’art. 585 c.p.“;
c) non può essere condivisa l’assimilazione, adombrata nelle argomentazioni della sentenza impugnata a sostegno della pronuncia liberatoria, tra il concetto di “ arma” di cui all’art. 585 comma 2 n. 2) cod. pen. e quello di “oggetto atto ad offendere”, il cui porto in luogo pubblico è vietato soltanto qualora privo di “giustificato motivo” ai sensi dell’art. 4 comma 2, seconda parte, L. n. 110 del 1975:
d) al contrario – conclude la Suprema Corte -il possesso di un oggetto qualsiasi cessa di essere “giustificato” quando esso sia utilizzato come strumento di aggressione fisica.