L’impresa mi ha proposto una percentuale del 10% sull’appalto, se accetto è corruzione?
La questione delle percentuali offerte dalle imprese agli amministratori di condominio è argomento che fa sempre discutere.
C’è chi considera la dazione di questa somma di denaro una scorrettezza, chi la ritiene la fisiologica propaggine di rapporti contrattuali tra professionista e fornitori, chi un mancato risparmio per il condominio.
La percentuale sul guadagno dell’impresa versata da questa all’amministratore è fattispecie di per sé neutra: può assumere carattere di normale rapporto commerciale, può configurarsi come scorrettezza nei rapporti perché sottaciuta e quindi potenzialmente generatrice di conflitto di interessi, ovvero può arrivare fino ad assurgere a rilievo penale. Vediamo perché.
Ci aiuta ad affrontare il caso il quesito che ci pone un nostro lettore giovane amministratore di condominio, che ringraziamo per la franchezza del suo messaggio. Ecco il fatto:
“Buongiorno Condominioweb! Vi sottopongo il mio caso sperando possiate aiutarmi. Sono amministratore da tre anni e gestisco un condominio nel quale devono essere eseguiti lavori per 150 mila euro. Abbiamo approvato il computo metrico siamo nella fase di scelta dell’impresa: fase avanzata, siamo ad una terna.
Una di queste tre mi ha proposto questo accordo: se prendono l’appalto il 10% a me con 2.000,00 subito al momento dell’approvazione della delibera di affidamento dei lavori.
Si tratta di far valere la loro maggiore esperienza, che dicono loro di avere, per convincere i condòmini, che invece ritengono che un’altra impresa, che gli ho suggerito sempre io, dia maggiori garanzie sotto diversi aspetti.
Mi domando: è una cosa regolare o rischio un’accusa di corruzione? A me chiaramente un guadagno extra purché regolare non dispiacerebbe. Grazie molte, mi informo sempre sul vostro sito”.
Sicuramente possiamo dire al nostro lettore che non rischia un’accusa per corruzione: la corruzione è un reato contro la pubblica amministrazione e rispetto al quale almeno uno dei due deve essere un pubblico ufficiale. Qui il rischio, visto cosa chiede l’impresa, può essere dover usare dei raggiri e quindi porre in essere il reato di truffa in danno dei condòmini. Andiamo per ordine.
Amministratore e percentuali sul fatturato dei fornitori
Per molti è una prassi normale: dati i compensi bassi l’amministratore arrotonda il proprio guadagno prendendo una percentuale dall’impresa. Un’impresa lavora, i condòmini hanno il servizio, il compenso dell’amministratore non aumenta, ma comunque è corroborato da quell’extra. Per molti è la fisiologia del rapporto condominiale.
Per molti, invece, una sorta di mazzetta. Come si diceva in principio, la percentuale è di per sé neutra. Ogni impresa, nel rispetto della legge, può corrispondere a propri segnalatori dei guadagni per nuovi incarichi ottenuti: il riferimento è ai così detti procacciatori di affari.
Nel caso del condominio la questione assume un contorno più delicato: la ragione sta nel ruolo dell’amministratore. Egli in quanto mandatario collabora nell’altrui sfera giuridica, cioè pone in essere atti giuridici che spiegano i propri effetti direttamente sui rappresentati.
È chiaro allora che l’azione del mandatario debba essere scevra da interessi personali confliggenti o quanto meno essere massimamente trasparente.
Il caso della percentuale, che diventa mazzetta se data di nascosto o semplice guadagno da fatturare se esplicitato, è paradigmatico di quanto fin qui detto. Partiamo dall’agire trasparente, vediamo come dovrebbe atteggiarsi chi vuole essere corretto.
Amministratore e percentuali sul fatturato dei fornitori: quando non c’è conflitto di interessi
Riportiamo tre articoli del codice civile: i primi due sono sicuramente applicabili al rapporto amministratore-condominio, trattandosi di norme dettate in materia di rappresentanza in generale.
Il terzo è dettato con riferimento alle società, norme notoriamente applicabili in via analogica al condominio, è indica il modus operandi cui – ad avviso di chi scrive – anche l’amministratore di condominio dovrebbe adeguarsi.
Art. 1394 c.c. Conflitto di interessi
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Articolo 1395 c.c. Contratto con se stesso
È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.
L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Articolo 2391, primo comma, c.c. Interessi degli amministratori
L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Sintesi: se l’amministratore ha un guadagno dalla conclusione di un contratto tra i condomini ed i fornitori, allora deve darne comunicazione ai condòmini. Salvo improbabili casi di assenza di conflitto, infatti, c’è da dirsi che la dazione della percentuale quanto meno incide sul costo pagato dai condòmini o in termini di mancato risparmio (è evidente che a parità di costo con le altre imprese, la percentuale riconosciuta all’amministratore rappresenta un mancato risparmio, posto che l’impresa avrebbe potuto svolgere quel lavoro decurtando al condominio quella somma) o di maggior spesa (maggiorazione del compenso richiesto e riconosciuto per corrispondere all’amministratore la sua quota).
Rendere trasparente il tutto, indicandolo a verbale con approvazione da parte dell’assemblea elide l’illiceità anche solamente in ambito civile di quell’accordo, seppur non mette al riparo al 100%, come si vedrà più avanti.
Amministratore e percentuali sul fatturato dei fornitori: se l’accordo è occulto può esserci anche il rischio della truffa
Decisamente meno trasparente e con possibili risvolti penali, la situazione qualora si sottaccia il possibile guadagno percentuale.
Come detto non si può parlare di corruzione, mancano i presupposti di fondo per la configurazione del reato. Potrebbe darsi il caso, però, che il silenzio sulla percentuale unito a espedienti (artifici o raggiri) tesi ad invogliare la scelta per quell’impresa possa rappresentare una truffa.
Ai sensi dell’art. 640 c.p., infatti, commette il reato de quo chiunque “con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno“.
Tradotto: se l’amministratore è a conoscenza di circostanze che rendano altre imprese migliori per l’esecuzione di quelle opere (tale conoscenza chiaramente anche ai fini della dimostrazione del reato deve vertere su elementi fattuali) e porta i condòmini a scegliere quella che a lui riconosce una percentuale è evidente che crei danno.
Tale danno può anche sostanziarsi in un mancato risparmio, ma chiaramente diviene lampante in caso di inadeguatezza dell’impresa sulla quale l’amministratore ha orientato la scelta.
Il reato in esame non verrebbe meno nemmeno nel caso di esplicitazione del rapporto economico scaturente dall’accordo impresa-amministratore, ove quest’ultimo abbia comunque operato con artifici o raggiri per non escludere altre imprese migliori, sempre che da ciò derivi un danno al condominio.
Riteniamo che il nostro lettore possa trarre le conclusioni più opportune rispetto al suo caso.
Stesse considerazioni se a proporre la percentuale sia il direttore dei lavori, l’avvocato e qualunque altro fornitore del condominio.