Liquidazione dei compensi professionali nella difesa penale: procedimento e competenza
A cura della Redazione.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11376/2024, nel decidere sul regolamento di competenza sollevato dalla Corte d’Appello di Napoli, si pronuncia in merito alla individuazione dell’ufficio giudiziario a cui spetta decidere in merito alla liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato per attività svolta in un procedimento penale.
Martedi 7 Maggio 2024 |
Il caso: L’avv. Tizio quale difensore di fiducia che aveva svolto la sua attività forense nell1nteresse di un suo cliente nell’ambito di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, adiva quest’ultimo ufficio giudiziario per l’ottenimento dei compensi professionali spettantigli ai sensi del D.M. n. 55/2014 instaurando in proposito un procedimento ex art. 702-bis c.p.c.
Il Tribunale adito dichiarava la sua incompetenza in favore di quella della Corte di appello di Napoli sul presupposto che la competenza avrebbe dovuto determinarsi ponendo riferimento all’Ufficio giudiziario di merito che aveva deciso per ultimo la controversia a cui si riferiva la pretesa creditoria forense fatta valere in giudizio dinanzi a sé.
La citata Corte di appello (avanti alla quale era stato riassunto il giudizio),sollevava conflitto di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 45 c.p.c., ritenendo che la competenza spettava al suddetto Tribunale di Torre Annunziata dal momento che le prestazioni professionali per le quali era stato richiesto il compenso erano state rese in procedimenti penali.
Per la Suprema Corte il regolamento di competenza d’ufficio è fondato:
a) L’adito Tribunale aveva dichiarato la sua incompetenza ritenendo, in proposito, applicabile il principio statuito dalle Sezioni unite in virtù del quale, in ordine al procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all’art. 28 della l del 1942, come sostituito dall’art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell’art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa;
b) il suddetto principio però non trova applicazione con riguardo alle cause penali che si siano svolte in più gradi: infatti la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – applicabile alle sole controversie di cui all’ art. 28 della lo n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. (come verificatosi nel caso di specie) innanzi al Tribunale in composizione monocratica;
c) pertanto, la competenza è del Tribunale civile di Torre Annunziata, in composizione monocratica.