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Litispendenza: il giudice deve pronunciarsi anche sulle spese

Con il provvedimento che dichiara la litispendenza di una lite, il Giudice deve pronunciarsi anche sulle spese del giudizio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 2399/2024, pubblicata il 25 gennaio 2024.

Martedi 30 Gennaio 2024

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dal giudizio promosso da un avvocato contro due suoi clienti per ottenere il pagamento dei compensi maturati a seguito dell’attività professionale svolta il loro favore in quattro giudizi civili.

All’esito del giudizio, il Tribunale dichiarava la litispendenza con conseguente cancellazione della causa dal ruolo rispetto al giudizio preveniente pendente dinanzi alla Corte di cassazione, proposto dai due clienti nei confronti dell’avvocato contro una sentenza della Corte d’appello.

Nulla veniva statuito dal Tribunale sulla richiesta formulata dai clienti dell’avvocato di condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.

Avverso la decisione del Tribunale, i clienti del legale proponevano ricorso per cassazione denunciando l’error in procedendo con riferimento all’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale, nel dichiarare la litispendenza del giudizio promosso dal legale, così come eccepito dai clienti convenuti, omesso di pronunciarsi, sia in merito alla rifusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., nonostante la soccombenza del legale, originario ricorrente, che in merito alla loro domanda di condanna di quest’ultimo, per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e nell’accoglierlo con rinvio della causa al Tribunale di provenienza per un nuovo esame ha osservato che:

  1. la litispendenza è un istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa;

  2. la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza;

  3. nel caso esaminato, essendo la parte vittoriosa sulla questione di litispendenza che ha denunciato l’omessa pronuncia sulle spese processuali e sulla domanda di responsabilità aggravata, correttamente l’ordinanza dichiarativa della litispendenza è stata impugnata con il rimedio ordinario previsto avverso le ordinanze emesse nel procedimento di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, e, quindi con il ricorso per cassazione;

  4. l’ordinanza che dichiara la litispendenza deve ritenersi equiparata ad una declaratoria d’incompetenza anche in ordine alla necessità della statuizione sulle spese processuali, che consegue ad ogni pronuncia che definisce un processo;

  5. sussiste, pertanto, nell’ordinanza impugnata il vizio dell’omessa pronuncia sulle spese da parte del Tribunale, così come sulla istanza di condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 2399 2024

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