Lo scarso reddito del genitore che non versa il mantenimento non fa sorgere l’obbligo in capo ai nonni
Non si può accollare ai nonni l’obbligo di mantenimento dei nipoti nel caso in cui i genitori siano inadempienti o dispongano di scarse risorse economiche, alle quali ricorrendone i presupposti può sopperire il reddito di cittadinanza.
Il tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10451/2022.
Venerdi 8 Aprile 2022 |
Il caso: Tizio proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto con il quale era stato posto a suo carico l’obbligo di contribuire al mantenimento dei due nipoti con il pagamento della somma di euro 100,00 per ciascuno di essi; la Corte d’appello rigettava il gravame, osservando che sulla scorta delle posizioni reddituali delle parti, e attesa l’inadempienza del figlio del ricorrente, che non versava il contributo ai suoi figli, era da confermare la statuizione impugnata.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo, tra i vari motivi, violazione e falsa applicazione dell’art. 316 bis c.c., per aver la Corte d’appello emesso la sentenza impugnata sulla base delle sole dichiarazioni della controparte, Mevia, e dei suoi genitori, senza sentire il genitore obbligato al mantenimento dei due nipoti, omettendo di motivare al riguardo e di assumere informazioni sull’inadempienza del figlio, considerando altresì che Mevia non aveva dimostrato di aver almeno costituito in mora il marito e di aver agito nei suoi confronti per il mantenimento dei figli, con violazione dunque della natura sussidiaria dell’azione in questione.
Per la Suprema Corte le censure sono fondate: sul punto chiarisce quanto segue:
a) l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli;
b) analogamente per il diritto agli alimenti ex art.433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, che sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo;
c) nel caso in esame, la Corte d’appello, nel confermare il provvedimento del Tribunale, ha ritenuto, seppure con motivazioni alquanto sintetiche, dimostrato l’inadempimento del padre dei beneficiari dell’assegno di mantenimento con argomentazioni incensurabili in questa sede; tuttavia, va osservato che dagli atti non emerge quale sia l’età dei discendenti beneficiari del mantenimento, né se quest’ultimi svolgano attività lavorativa;
d) peraltro, nelle more è stato introdotto il “reddito di cittadinanza”, introdotta dal d.1. n. 4/19, che consiste, come noto, nell’erogazione di somme di denaro mensili quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, ad integrazione dei redditi familiari;
e) ora, l’esiguità del reddito dei genitori dei beneficiari del mantenimento in questione lascia presumere la sussistenza dei presupposti dell’erogazione del cd. “reddito di cittadinanza”, circostanza, questa, su cui non è stato svolto alcun accertamento;
In sintesi: l’incertezza sull’età dei beneficiari del mantenimento e sulle relative oggettive capacità di svolgere attività lavorativa, e la concreta possibilità normativa di accedere alla suddetta misura di sostegno sociale, inducono a ritenere che la Corte territoriale non abbia correttamente valutato, nel loro insieme e nella complessità del quadro normativo, i presupposti dell’obbligo di mantenere i due nipoti del ricorrente: la Suprema Corte quindi accoglie il ricorso, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.