English EN French FR Italian IT Spanish ES

Lo Scout Speed deve essere debitamente segnalato pena la nullità del verbale

E’ nullo il verbale per eccesso di velocità rilevato con il c.d. “Scout Speed” se il dispositivo non è segnalato e ben visibile. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 2384, pubblicata il 26 gennaio 2023.

Martedi 7 Febbraio 2023

IL CASO: Un automobilista proponeva opposizione avverso un verbale notificatogli per la violazione del comma 8 dell’art. 142 del Codice della Strada (eccesso di velocità). La violazione era stata accertata dagli organi di polizia con il c.d. Scout speed.

La sanzione veniva ritenuta illegittima dal Giudice di Pace, che accoglieva il ricorso dell’automobilista, in quanto la postazione di controllo con il c.d. Scout speed, dispositivo omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto n. 1323/2012, non era stata debitamente segnalata. Anche il Tribunale dava ragione all’automobilista, rigettando l’appello promosso dall’amministrazione avverso la decisione di primo grado. Il Tribunale ha osservato che il comma 6 dell’art. 142 del Codice della Strada  prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e che le modalità di impiego stabilite dal D.M. n. 15 agosto 2007 non possono derogare la prescrizione di una fonte normativa avente rango legislativo, in quanto introdotte con una fonte normativa subordinata.

Inoltre, secondo il giudicante sarebbe irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda che gli strumenti di rilevazione siano fissi o in movimento, perché la segnalazione è finalizzata in entrambi i casi a preavvertire gli automobilisti del possibile accertamento, per orientarne la condotta di guida.

LA DECISIONE: Anche la Cassazione ha dato torto all’amministrazione rigettando il ricorso da quest’ultima promosso avverso la sentenza di secondo grado.

I giudici della Suprema Corte, nel ritenere corretta la decisione impugnata, hanno richiamato l’orientamento degli stessi giudici di legittimità secondo il quale il D.M. n. 15 agosto 2007, art. 3, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti (quale lo “Scout speed”) di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con quanto previsto dal comma 6 bis dell’art. 142 del Codice della Strada, essendo quest’ultima una norma primaria, di rango superiore che prevede l’obbligo della preventiva segnalazione per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli.

Al predetto decreto ministeriale, hanno continuato gli Ermellini, è rimessa solo la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”), senza facoltà di derogarvi.

Il comma 6 dell’art. 142 del Codice della Strada, hanno concluso, rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.2384 2023

Condividi