Locatore opposto non attiva la mediazione nello sfratto per morosità: conseguenze
Si segnala la sentenza del 12 aprile 2024 con cui il Tribunale di Arezzso si è pronunciato sulle conseguenze derivanti dalla mancata attivazione della procedura di mediazione nel procedimento di sfratto per morosità.
Martedi 24 Settembre 2024 |
Il caso: Con atto di citazione a convalida Tizio evocava avanti al Tribunale Caio con la richiesta di sfratto per morosità relativa al rapporto di locazione deducendo che il conduttore non aveva versato i canoni di 5 mensilità per complessivi 2.000 euro.
Caio si costituiva in opposizione contestando la morosità con la produzione di ricevute per alcuni dei canoni contestati ed evidenziando intervenuti pagamenti ed anche richieste superiori a quelle concordate contrattualmente; inoltre eccepiva l’inadempimento del locatore soprattutto quanto all’ approvvigionamento dell’ acqua nell’immobile.
Il GI emetteva ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, e disponeva il mutamento del rito assegnando termine di legge all’obbligato per la proposizione del procedimento di mediazione.
Alla successiva udienza il GI rinviava su richiesta delle parti e quindi davano atto che gli accordi transattivi non avevano avuto esito positivo e che il procedimento di mediazione non era stato iniziato; l’opponente contestava l’improcedibilità della domanda e l’opposto chiedeva di essere rimesso in termini, contestando la perdurante efficacia della ordinanza di rilascio; il GI rinviava quindi per consentire il contraddittorio sul punto con discussione ex art 281.
Il tribunale dichiara improcedibile la domanda di parte attrice/intimante, con conseguente revoca dell’ordinanza provvisoria di rilascio; sul punto rileva che:
a) la giurisprudenza, dopo notevoli oscillazioni, ha ormai sposato la tesi che in caso di opposizione l’onere di introdurre la mediazione in materia obbligatoria (come sono tutti i procedimenti in tema d azione) spetti all’opposto, attore sostanziale, poiché sua è la domanda;
b) pur ritenendo tale interpretazione totalmente contraria alle finalità della legge che ha introdotto la mediazione, volta alla riduzione del contenzioso, non si può fare a meno di considerare sia l’ultima sentenza (Cass. SS.UU. sent. 18 sett 2020 n. 19596) sia le disposizioni correttive dettate dalla riforma Cartabia al procedimento di mediazione, che espressamente assegnano all’opposto l’onere di introdurre la mediazione nei termini di legge;
c) nel caso in esame, al momento dell’udienza di rinvio (12 gennaio 2024) erano trascorsi già quasi sei mesi dall’ordinanza con cui il GI aveva disposto il mutamento del rito e disposto la mediazione (18 luglio 2023): la giurisprudenza pur riconoscendo la natura non perentoria del termine di 15gg previsto dal d.lgs 29/2010 ha altresì confermato che comunque è onere della parte obbligata (l’opposto intimante) avviare la mediazione in tempo adeguato perché il procedimento si concluda entro il termine massimo previsto di durata di quattro mesi per evitare una eccessiva durata del processo; pertanto nessun dubbio può sussistere sulla circostanza che la mediazione non sia stata introdotta tempestivamente dalla parte obbligata;
d) per quanto attiene all’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., essa soggiace al regime previsto dall’art. 310 c.p.c. che, nel disciplinare gli effetti dell’estinzione del processo, sancisce l’inefficacia di tutti gli atti compiuti ad eccezione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e di quelle che regolano la competenza; ne consegue che tale ordinanza non è idonea a dispiegare i propri effetti al di fuori del processo e che resta travolta dalla declaratoria di improcedibilità susseguente all’omesso esperimento del procedimento di mediazione disposto dal giudice.