Mancata frequenza del corso iniziale e/o della formazione periodica e revoca dell’amministratore
È innegabile come il legislatore di questi anni abbia voluto riconoscere all’amministratore una valenza sociale e una rilevanza significativa quale strumento di tutela di interessi diffusi, pretendendo però da questa figura parametri di affidabilità e professionalità.
A conferma di quanto sopra si ricorda che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (art 71 bis disp. att. c.c.).
A tale ultimo proposito si ricorda che il 9 ottobre 2014 è entrato in vigore il regolamento ministeriale n. 140 del 13 agosto 2014 che contempla le finalità della formazione e dell’aggiornamento degli amministratori, stabilendone i requisiti, nonché quelli relativi alle qualità dei docenti e dei responsabili scientifici.
Il regolamento precisa che il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche; il corso formativo di aggiornamento, che ha una durata annuale, deve essere di almeno quindici ore e deve riguardare elementi di natura relativa alla amministrazione condominiale secondo l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza con risoluzione di casi teorico-pratici.
Si tenga conto che, ad esempio, anche il commercialista che esercita l’attività di amministratore condominiale è tenuto ad effettuare il corso di formazione per l’abilitazione e la formazione periodica prevista dal D.M. 140/2014. Non è sufficiente per assolvere ai doveri stabiliti dall’articolo 71 bis disp att c.c. contare solo sulla formazione del proprio ordine di appartenenza.
La mancata frequenza del corso iniziale e/o della formazione periodica: conseguenze
L’art. 71 bis disp. att. c.c. ignora il problema dell’amministratore che viene nominato anche senza aver partecipato ad un corso iniziale o che non frequenta corsi di aggiornamento professionale.
Secondo una parte della giurisprudenza, però, la mancata formazione professionale dell’amministratore di condominio, prescritta dall’art. 71-bis, disp. att., c.c., è motivo di revoca dell’incarico professionale, potendo ciascun condomino ricorrere all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 1129 c.c., in caso di omessa delibera sul punto da parte dell’assemblea (Trib. Verona, 13 novembre 2018, n. 2515 Trib. Milano, sez. XIII, 27 marzo 2019, n. 3145; Trib. Verona 13 novembre 2018).
Del resto l’art. 1129 c.c., comma 12, contempla tra le gravi irregolarità che possono determinare la revoca dell’amministratore, anche l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione da parte dell’amministratore dei dati anagrafici e professionali richiesti dal secondo comma del medesimo articolo.
Se, dunque, secondo il legislatore, la mera omissione della comunicazione dei requisiti professionali è causa di revoca dell’amministratore, a maggior ragione la medesima soluzione si impone nel caso, più grave, della assoluta carenza di tali requisiti, tra cui l’omessa frequenza di un corso iniziale e/o periodico di formazione. Il concetto è stato ribadito dal Tribunale di Brescia (decreto del 30 giugno 2022).
La mancata frequenza del corso iniziale e/o della formazione periodica e revoca dell’amministratore: vicenda e decisione
Una condomina chiedeva al Tribunale la revoca di un amministratore di condominio perché privo della formazione iniziale.
Del resto in un messaggio di posta elettronica invitato alla stessa ricorrente, l’amministratore non aveva negato di essere sprovvisto dei requisiti di formazione iniziale, ma sosteneva che la mancata formazione iniziale non potesse comportare la cessazione dell’incarico.
In ogni caso lo stesso resistente, nello detto messaggio, precisava di essersi iscritto “a un corso di formazione accreditato», senza precisarne i contenuti o l’ente organizzatore”.
Alla luce di tale “superficiale” difesa il Tribunale ha disposto la revoca dall’incarico di amministratore del condominio del resistente.
Secondo lo stesso Tribunale l’inosservanza dell’art. 71-bis lett. g) disp. att. c.c. sia nel profilo della formazione iniziale, che in quello della formazione successiva costituisce una grave irregolarità idonea a giustificare, ex art. 1129 comma 11 c.c., la revoca dell’amministratore; del resto quest’ultimo mostrando disinteresse per l’incarico, neppure si è costituito in giudizio per sostenere le proprie ragioni.
Sentenza
Scarica Trib. Brescia 30 giugno 2022