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Mantenimento dopo le unioni civili: la Cassazione chiarisce

La recente ordinanza n. 24930 del 17 settembre 2024 della Corte di Cassazione ha fornito un contributo essenziale al tema del mantenimento dopo la cessazione di un’unione civile.

Mercoledi 9 Ottobre 2024

In linea con l’art. 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016 (nota come Legge Cirinnà), che equipara l’assegno di mantenimento delle unioni civili a quello previsto per i divorzi, la Corte ha però introdotto alcune importanti precisazioni, chiarendo che l’obbligo di mantenimento non può essere considerato automatico e deve essere valutato in base alla condizione economica di entrambe le parti.

La Corte ha ribadito che il mantenimento post-unione civile non può prescindere da una valutazione del contesto economico in cui si trovano gli ex partner. Come sottolineato dalla Corte, “l’obbligo di mantenimento tra ex partner non è un automatismo, ma deve essere subordinato a una valutazione delle condizioni economiche di ciascun soggetto“. Questo principio si fonda su una lettura bilanciata del principio di solidarietà che caratterizza le relazioni affettive, ma allo stesso tempo riconosce l’importanza della responsabilità economica individuale.

Questa prospettiva si allinea con un orientamento consolidato in giurisprudenza, il quale richiede che l’assegno di mantenimento sia concesso solo in presenza di un significativo squilibrio economico tra gli ex partner e se tale squilibrio è direttamente collegato alla fine della relazione. La Corte richiama inoltre l’art. 5 della legge n. 898/1970, che regola il divorzio, specificando che il mantenimento deve garantire un livello adeguato di vita solo qualora uno dei partner si trovi in uno stato di evidente disparità economica rispetto all’altro.

La novità più rilevante introdotta dall’ordinanza risiede nella specificazione che, in presenza di condizioni economiche precarie per entrambe le parti, l’obbligo di mantenimento può venire meno. La Corte ha sottolineato che “il mantenimento non deve essere inteso come uno strumento di compensazione automatica, ma piuttosto come una risposta alle reali necessità economiche“. In altre parole, quando entrambi gli ex partner versano in una situazione economica di difficoltà, l’assegno di mantenimento non può essere imposto.

Questo principio è strettamente legato al concetto di autosufficienza economica, precedentemente evidenziato in altre pronunce giurisprudenziali. Già nella sentenza Cass. n. 11504/2017, infatti, la Corte di Cassazione aveva chiarito che l’assegno divorzile non deve essere inteso come una “rendita” o una forma di compensazione per la fine del matrimonio, ma piuttosto come un mezzo per garantire l’autosufficienza economica alla parte più debole del rapporto.

L’ordinanza n. 24930/2024 si inserisce in un filone di decisioni che da tempo sottolineano la necessità di un approccio caso per caso nel valutare le richieste di mantenimento. In tal senso, la pronuncia Cass. n. 11179/2020 aveva già affermato che l’assegno di mantenimento non è dovuto qualora entrambe le parti si trovino in una situazione economica precaria o abbiano risorse equivalenti.. Questa prospettiva garantisce un’interpretazione dinamica e flessibile delle norme, evitando una rigida applicazione che non terrebbe conto delle circostanze concrete.

Allo stesso modo, la Corte si è espressa sul fatto che il mantenimento deve essere valutato anche alla luce delle nuove possibilità economiche dell’ex partner, e non solo in funzione del tenore di vita goduto durante la convivenza. Già la sentenza Cass. n. 18287/2018 sottolineava infatti che l’assegno divorzile va determinato non solo sulla base del passato tenore di vita, ma anche delle nuove circostanze emerse dopo la fine della relazione.

Questa ordinanza ha importanti ripercussioni sia a livello giuridico che sociale. Sul piano giuridico, fornisce ai giudici un criterio più solido e articolato per valutare le richieste di mantenimento, permettendo una maggiore aderenza alla realtà delle condizioni economiche dei partner. Da un punto di vista sociale, la decisione offre maggiore chiarezza e tutela per i cittadini che si trovano in una situazione di fine dell’unione civile, fornendo un riferimento più preciso in termini di responsabilità economiche.

Conclusioni

Con l’ordinanza n. 24930 del 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito alcuni punti cruciali in materia di mantenimento post-unione civile, confermando l’importanza di un approccio individualizzato basato sulle reali necessità economiche delle parti. L’orientamento espresso conferma il principio di solidarietà economica, ma sottolinea al contempo l’importanza di rispettare il principio di autosufficienza e di equità, evitando meccanismi automatici di sostegno che potrebbero risultare iniqui.

Questa decisione rappresenta dunque un importante passo avanti per una giurisprudenza che si adatta a una realtà sempre più complessa e dinamica, in cui le relazioni affettive si moltiplicano in forme diverse rispetto al passato, ma richiedono, al pari delle relazioni matrimoniali, una tutela economica giusta ed equilibrata.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 24930 2024

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