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Mantenimento figli: nessun accordo potrà mai far venir meno l’integrazione del reato ex art. 570 c.p.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30150 dell’11 luglio 2023 torna ad occuparsi dei presupposti del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in relazione all’ipotesi in cui vi sia un accordo tra i genitori volto ad escludere il contributo al mantenimento del figlio minore da parte del padre.

Venerdi 14 Luglio 2023

Il caso: la Corte di appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Genova che aveva condannato Tizio alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen. per aver omesso di contribuire al mantenimento del figlio minore: per la Corte non era significativa la rinuncia effettuata dalla madre del minore – in costanza della decisione assunta dal Giudice civile ma non recepita nel provvedimento – ai cento euro da corrispondere mensilmente per come determinati dall’autorità giudiziaria civile, atto negoziale nell’ambito del quale il padre contestualmente dava il consenso al rilascio dei documenti affinché la donna portasse con sé il figlio minore all’estero.

Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, nella parte in cui non aveva considerato, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo, l’accordo negoziale siglato dalle parti ed in cui la madre del minore dichiarava di rinunciare al contributo di euro 100 per il mantenimento del figlio così come stabilito dal Giudice civile.

La Cassazione, nel ritenere infondato il motivo, colgie l’occasione per ribadire quanto segue:

a) è stato precisato dalla giurisprudenza civile di questa Corte che l’autonomia negoziale delle parti trova un limite solo quando contengano disposizioni che si rivelino direttamente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all’ordine pubblico;

b) ancora più precisa risulta la giurisprudenza della Corte di cassazione Civile allorché l’accordo tra le parti concerna il mantenimento di figlio nato al di fuori del matrimonio, come nel caso oggetto di scrutinio, in cui, a fronte di un provvedimento giudiziale che disponeva la minimale somma da versare dal padre del minore in favore del mantenimento del figlio, veniva siglato, a latere della procedura, la rinuncia della donna al versamento della stessa.,

c) la giurisprudenza civile di legittimità, in linea con quanto sopra evidenziato quanto ai limiti dell’autonomia negoziale, ha ritenuto valido e pienamente lecito un accordo intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo, ma ha escluso che tale accordo, avente ad oggetto l’adempimento di un obbligo “ex lege” ed in cui l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta, possa spingersi sino a compromettere l’interesse morale e materiale della prole;

d) ribadita la natura legale dell’obbligazione che incombe su entrambi i genitori, nessun accordo potrà mai far venir meno l’integrazione del reato allorché la condotta omissiva abbia in concreto fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, risultato che rende indifferente la previsione di accordi negoziali tra le parti o provvedimenti del giudice che ne definisce i contorni.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 30150 2023

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