Mediazione obbligatoria: non perentorio il termine di 15 giorni per instaurare il procedimento
Con l’ordinanza 9102, pubblicata il 31 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla controversa questione relativa alla perentorietà o meno del termine di 15 giorni che viene concesso alle parti nel corso di un giudizio per l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
Martedi 4 Aprile 2023 |
IL CASO: La vicenda nasce dall’opposizione promossa da due clienti di una banca contro un decreto ingiuntivo notificatole da quest’ultima.
Nel corso del giudizio, il giudice invitava le parti all’attivazione del procedimento di mediazione, rientrando l’oggetto della controversia nelle materie (contratti bancari) per le quali il decreto legislativo 28/2010 prevede l’obbligo della preventiva mediazione obbligatoria.
L’opposizione veniva dichiarata improcedibile in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine di 15 giorni assegnato dal Giudice.
Dello stesso avviso la Corte di Appello la quale, nel rigettare il gravame proposto dagli opponenti avverso la decisione del Tribunale, aderiva all’impostazione fornita da quest’ultimo sulla natura perentoria del termine di presentazione della domanda di mediazione.
Pertanto, gli originari opponenti investivano della questione la Corte di Cassazione contestando la natura perentoria attribuita dai giudici di merito al termine per la presentazione della domanda di mediazione. I ricorrenti, evidenziavano che in ogni caso la domanda di mediazione era stata proposta dopo alcuni giorni dallo spirare del termine concesso dal Giudice e il procedimento si era concluso molto tempo prima della data fissata dall’udienza per la verifica dell’esito del procedimento di mediazione e, pertanto, non si era verificato nessun aggravamento dei tempi del processo.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha richiamato il principio affermato dagli stessi giudici di legittimità con la decisione 4035 del 2021 in merito alla natura del termine per l’attivazione della mediazione delegata dal Giudice secondo cui “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.
Anche se il principio enunciato con la predetta decisione si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, hanno osservato gli Ermellini, non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1-bis della stessa disposizione.
Nel caso esaminato, hanno concluso, ha errato la Corte di Appello nel dichiarare improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto l’intero procedimento di mediazione si è svolto nella parentesi endoprocessuale che va dall’emissione dell’ordinanza di remissione all’udienza di verifica e si è concluso (senza il raggiungimento di alcun accordo tra le parti) ben quattro mesi prima della fissazione dell’udienza di rinvio.