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Minime difformità di costruzione delle scale condominiali possono giustificare la responsabilità del condominio in caso di caduta del condomino?

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 544 del 24 gennaio 2023, a fronte della domanda di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) avanzata da un condomino contro il proprio condominio.

Responsabilità del condominio se il condomino cade dalle scale. Il caso

Un condomino, scendendo le scale condominiali per recarsi all’assemblea del condominio, cade rovinosamente, non riuscendo ad afferrare il corrimano.

Per ottenere il risarcimento degli ingenti danni subiti, il condomino agisce contro il condominio con l’azione di responsabilità ex dell’art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia), sostenendo che il corrimano costituisse un elemento di pericolo, perché presentava una sezione non adeguata ad assicurare la prensilità, e per norma di legge avrebbe dovuto avere una maggiore distanza dal muro.

Il condominio si difende in giudizio, sostenendo la regolarità della scala e del corrimano, e attribuendo piuttosto la causa della caduta al precario stato di salute del condomino.

La consulenza di parte attrice sulle difformità delle scale condominiali

A sostegno della propria domanda, il condomino allega alla comparsa conclusionale una relazione di parte sulle difformità delle scale condominiali rispetto alla vigente normativa, evidenziando:

• la pedata dei gradini larga 29 centimetri invece che 30 o più centimetri, come previsto dall’art. 8.1.10 punto n. 2 del D.M. 236/1989 (Regolamento di attuazione alla legge sul superamento delle barriere architettoniche);

• il corrimano, ad altezza regolare, ma distante solo 2 centimetri invece che 4 centimetri o più dalla parte piena in cui è posizionato;

• il corrimano non dotato di sagoma tale da consentirne un’agevole presa.

Difformità minime non danno luogo a pericolo

Per il Tribunale, la difformità della larghezza della pedata dei gradini, è minima e trascurabile, anche in rapporto alla regolarità degli stessi e alla dotazione di strisce antiscivolo.

Anche la distanza del corrimano dalla parete è per i giudici una irregolarità irrilevante, tenendo conto che il corrimano è sagomato e di larghezza e conformazione idonea a consentirne la presa o l’appoggio.

Per i Giudici milanesi, il condomino non avrebbe in alcun modo dimostrato l‘efficacia causale di queste difformità rispetto alla caduta. Le irregolarità segnalate dall’attore non sarebbero sufficienti ad integrare una palese insidia, considerando anche che il condomino aveva percorso molte volte la stessa scala nel corso degli anni.

Non sarebbe stato dedotto alcun capitolo di prova sulla dinamica del sinistro, e la moglie, unica testimone di parte attrice, avrebbe percorso la rampa di scale in salita davanti al marito, girandosi solo perché richiamata dall’urlo e dal tonfo conseguenti alla caduta.

La prova del nesso causale

In punto di diritto il Tribunale di Milano, ripercorre le caratteristiche della responsabilità ex art. 2051 c.c. La responsabilità per danni da cose in custodia, scrivono i Giudici, ha carattere oggettivo, e per la sua configurazione è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia.

Provate queste circostanze, è compito del custode dimostrare il caso fortuito, ovvero l’intervento di un fattore estraneo, che per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

Richiamando le pronunce della Corte di Cassazione, la sentenza in commento riepiloga i seguenti principi

– la responsabilità ex art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra la cosa ed il danno, e cioè di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva della cosa;

– se la cosa in custodia è inerte e priva di intrinseca pericolosità, è onere del danneggiato dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile, il verificarsi del danno

– spetta sempre al danneggiato dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, dal momento che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.

Nel caso esaminato le fotografie prodotte dalle parti sono state ritenute sufficienti dal Tribunale per escludere una pericolosità obiettiva dello stato dei luoghi, respingendo quindi la domanda risarcitoria del condomino.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 24 gennaio 2023 n. 544

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