Modalità dell’avviso di farsi assistere da un difensore per sottoporsi all’accertamento alcolimetrico.
La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n.45909/2022 ha precisato le modalità con cui la polizia giudiziaria debba invitare il soggetto fermato al controllo se intende farsi assistere da un difensore per sottoporsi all’accertamento alcolimetrico.
Martedi 13 Dicembre 2022 |
Il caso: Tizio ricorre per Cassazione avverso la sentenza con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada., ossia per aver guidato in stato di ebbrezza e sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
II ricorrente deduce violazione di legge, in quanto
– l’avviso ex art. 114 disp. atto cod. proc. pen. non risulta da alcun atto scritto redatto dalla polizia giudiziaria ma soltanto dalla deposizione dell’operante, il quale ha riferito, in dibattimento, che Tizio aveva risposto negativamente alla domanda se volesse farsi assistere da un difensore in relazione all’effettuazione dell’accertamento alcolimetrico, poi espletato in ospedale;
– in realtà la deposizione dell’operante sul punto è inutilizzabile, non potendo supplire alla mancanza di rituale verbalizzazione, onde l’accertamento alcolimetrico è nullo e l’imputato avrebbe dovuto essere assolto.
Per la Cassazione il motivo è infondato: sul punto chiarisce quanto segue:
a) nessuna norma prevede infatti che l’avviso ex art. 114 disp. atto cod. proc. pen. debba essere necessariamente dato per iscritto, quasi che la forma scritta costituisca requisito previsto dalla legge ad substantiam;
b) è dunque sufficiente che il predetto avviso venga dato in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo e cioè a consentire al destinatario di comprendere appieno il significato del predetto avviso e quindi l’esatta portata della facoltà difensiva ad esso correlata, sì da consentirne l’eventuale esercizio: pertanto un avviso dato verbalmente ma in termini chiari ed inequivocabili è assolutamente rituale;
c) quanto alla prova di aver dato tale avviso, non vi è alcuna preclusione alla testimonianza dell’operante di polizia giudiziaria, trattandosi di un dato di fatto di cui nessuna norma prevede la dimostrazione esclusivamente per via cartolare e non attraverso una prova dichiarativa: ne deriva che la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può legittimamente essere fornita mediante la deposizione dell’agente operante;
d) tutt’al più si tratta di valutare l’attendibilità della deposizione dell’operante, anche alla luce del tempo trascorso dall’accertamento, delle ragioni della mancata verbalizzazione, che vanno certamente chiarite in sede di esame dell’operante, e della ripetitività delle procedure di riscontro alcolimetrico abitualmente espletate dalla polizia giudiziaria.