English EN French FR Italian IT Spanish ES

Modalità di computo del periodo di sospensione feriale e termine lungo di impugnazione.

Ci è stata segnalata una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, la n. 428/2022 che si focalizza in particolare sul “criterio di scomputo del periodo feriale, dal 1° al 31 agosto” in relazione al termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, discostandosi, come vedremo, dall’orientamento prevalente che emerge anche nelle pronunce più recenti della Corte di Cassazione.

LA LEGGE 742/1969.

Preliminarmente, si evidenzia che l’art. 1 della L. 742 del 1969, nella formulazione novellata dalla legge del 2014, così stabilisce: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno..”.

Quindi, la legge parla di giorni e non di “mese di agosto”.

Prima di analizzare il principio enucleato dal citato organo di giustizia amministrativa, è opportuno soffermarsi sulle pronunce nelle quali la Corte di Cassazione ha affrontato e risolto la problematica connessa al “come” calcolare il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto nel decorso termine lungo di impugnazione.

LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

1) Corte di Cassazione n. 6592/2019: in questa recente sentenza la Suprema Corte indica molto chiaramente il criterio da seguire nel computare la sospensione feriale: “…il computo formulato dal contro ricorrente e’ erroneo, nella parte in cui, pur dando atto della modifica introdotta dal decreto L. n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014, ritiene che il periodo di sospensione feriale sia pari ad un mese e vada calcolato “ex numeratione dierum” (cfr. pag. 5 controricorso): la modifica introdotta prevede, invece, che il relativo periodo decorra dall’1 al 31 agosto ed ammonti, pertanto, a 31 giorni….. il computo, infatti, deve essere effettuato “ex numerazione dierum” per quanto riguarda il termine di cui all’articolo 327 c.p.c., da calcolare “a mesi”, e deve essere aggiunto il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla L. n. 742 del 1969, articolo 1, nella formulazione novellata dalla legge del 2014 sopra richiamata (cfr. al riguardo cfr. Cass. 11491/2012; Cass. 22699/2013).

***

2) Corte di Cassazione n. 37510/2021: in questa sentenza la Corte si pronuncia in merito alla tempestività dell’appello per effetto della applicabilità al termine annuale di impugnazione di due periodi di sospensione feriale, quello di 46 gg. (anteriore alla modifica del 2014) e quello, di 31 gg..

In particolare, nel calcolo effettuato dalla Corte, si evince il criterio adottato: “…la sentenza di primo grado era stata depositata in data 4.7.2014. ..La sentenza impugnata ha correttamente affermato che la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, pari ad un anno e 31 gg.  si applica ai tutti i procedimenti pendenti, a partire dall’anno solare 2015 e a prescindere dalla data di introduzione del giudizio di primo grado, ma nello scrutinare la tempestivita’ dell’impugnazione, la pronuncia ha di fatto operato un’unica sospensione feriale, benche’ il termine per appellare fosse sospeso – per il 2014 – anche dall’1 agosto al 16 settembre 2014, dato che la sentenza appellata e’ stata depositata il 4.7.2014, e benche’ il termine (ex articolo 327 c.p.c.) non fosse decorso interamente al momento della seconda sospensione feriale.. .La Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che detto termine annuale e’ rimasto sospeso una prima volta fino al 16.9.2014 e quindi dall’1.8.2015 al 31.8.2015, scadendo in data 19.9.2015, sicche’ l’impugnazione proposta in data 17.9.2015 – era tempestiva.”;

***

3) Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 2145/2021: in questa sentenza le Sezioni Unite risolvono positivamente il problema della applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali dal 1 al 31 agosto alle opposizioni a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, mentre la Corte distrettuale aveva erroneamente dichiarato la inammissibilità dell’appello in quanto tardivo, rientrando la controversia in esame tra quelle espressamente escluse dall’ambito applicativo della sospensione feriale.

Nel caso specifico, il ricorso era stato depositato  in data 21/12/2016, mentre la sentenza era stata pubblicata in data 20 maggio 2016: sei mesi dal 20 maggio = 20 novembre, a cui vengono aggiunti i 31 gg. = 21 dicembre 2016.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA N. 428/2022.

Il giudice amministrativo della Regione Sicilia, in tema di sospensione feriale dei termini, giunge a diversa conclusione: qui di seguito alcuni passaggi del ragionamento seguito: “…dato che il termine lungo di impugnazione, nel processo amministrativo, si calcola “a mesi”, non è possibile inserire effettuare il calcolo sommando ai “mesi” del termine lungo i “giorni” del periodo feriale…. Più semplicemente il periodo feriale dal 1 al 31 agosto, che cade nel mezzo di un termine da calcolarsi a mesi, va “saltato”, sicché nel conteggio dei sei mesi si passa direttamente dal 30 luglio al 30 settembre, ignorando il periodo feriale….non sono ammesse commistioni con l’aggiunta di un calcolo a giorni. E che se tale commistione, per ragioni pratiche, poteva ammettersi quando il periodo feriale si calcolava in giorni (46 giorni dal 1° agosto al 15 settembre), non è più ammissibile dopo che il periodo feriale è stato ridotto al mese di agosto, ed è dunque calcolabile “a mesi”.

***

Le applicazioni presenti sul nostro sito (Calcolo termini per le impugnazioni e Termini processuali civili) – sono state realizzate applicando il criterio di computo della sospensione feriale che è seguito tuttora dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato negli anni.

Peraltro, la decisione del Giudice amministrativo siciliano, attraverso una serie di argomentazioni complesse, finisce in pratica per sottrarre un giorno dal termine per impugnare la sentenza non notificata.

Ad ogni buon conto, senza voler entrare nel merito della querelle, ma al fine di evitare disguidi e di fornire agli utenti un servizio che, sia pure a titolo del tutto indicativo, tenga conto anche degli orientamenti minoritari, abbiamo inserito nelle suddette applicazioni una apposita nota informativa che rimanda al presente articolo.

CONSIDERAZIONI PERSONALI

La citata sentenza, nel rimettere la questione di “come vada (s)computato, dal termine lungo di impugnazione che si calcola a mesi, il periodo feriale dal 1° al 31 agosto che cada nel mezzo del termine lungo..” all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, menziona il sito Andreani, associandolo al concetto di “errore (scusabile).

Orbene, chi scrive, quale titolare del sito, ritiene opportuno precisare quanto segue:

a) il software del sito non commette “errori” tecnici, nella misura in cui, come riconosciuto anche nella suddetta sentenza, non fa altro che applicare un orientamento costante e consolidato della Suprema Corte di Cassazione (anche in Sezioni Unite) e pertanto, semmai, la questione attiene ad una diversa interpretazione, che, si ripete, è comunque assolutamente minoritaria.

Peraltro, in futuro l’istituto della sospensione feriale potrebbe anche essere nuovamente modificato, come è già successo.

b) il software fornisce solo un aiuto o, meglio, una informazione indicativa a colleghi e utenti nel calcolo dei termini processuali, che sono in ogni caso sempre tenuti a controllare e verificare personalmente il decorso del termine, sulla base delle proprie competenze e cognizioni tecniche e professionali, come peraltro indicato nel disclaimer.

Pertanto, menzionare in scritti o atti difensivi ufficiali il risultato di calcoli effettuati sul presente sito, peraltro addebitando ad esso, come in questo caso, presunti errori o carenze, non solo non è corretto, alla luce delle suddetti considerazioni, ma è anche lesivo della professionalità e dell’immagine del sito stesso.

Allegato:

CGARS ordinanza n. 428 2022

Condividi