Modulo CAI: quando ha valore confessorio presuntivo?
A cura della Redazione.
Si segnala la sentenza n. 455/2024 del Tribunale di Locri in tema di valore probatorio del modulo di constatazione amichevole allorchè sia stato sottoscritto dal danneggiato e dal conducente non proprietario dell’auto.
Mercoledi 11 Settembre 2024 |
Il caso. I sig.ri Caio e Mevia quali genitori del minore Sempronio convengono in giudizio la compagnia di assicurazioni e i convenuti Tizio e Catullo nella rispettiva qualità di conducente e proprietario, rappresentando che il giorno 4.09.2020 verso le ore 18.30 presso il lungomare il conducente dell’autovettura Alfa, mentre procedeva in direzione nord-sud, tamponava la bicicletta condotta dal minore Sempronio, che stava percorrendo nella stessa direzione di marcia, il quale riportava lesioni per i quali gli attori avanzavano la richiesta di risarcimento di € €.44.942,25.
Si costituisce la compagnia eccependo preliminarmente la genericità della domanda e la sua veridicità, atteso che dagli accertamenti svolti in fase stragiudiziale, non era emerso dall’esame dei mezzi coinvolti, alcun elemento che possa comprovare l’avvenuta collisione degli stessi; chiede pertanto il rigetto della domanda.
Il tribunale rigetta la domanda con la seguente motivazione:
a) Gli attori non hanno fornito idonea prova dei fatti di causa, a fronte della contestazione della dinamica da parte della compagnia garante: sul punto è ribadito che ex art.143 CdS la constatazione amichevole sottoscritta tra le parti coinvolte nel sinistro ha valore confessorio presuntivo quando è sottoscritta tra il danneggiato e il responsabile civile che sia anche proprietario del veicolo assicurato, in quanto è litisconsorte necessario con la compagnia garante;
b) Diversamente la constatazione amichevole può essere liberamente apprezzata dal giudice quando a sottoscriverla è il conducente del mezzo danneggiante, in quanto litisconsorte facoltativo: in tal caso il contenuto della denuncia e il suo valore probatorio non sono però opponibili alla compagnia garante;
c) Nel caso di specie, il modello di constatazione amichevole è stato sottoscritto dal conducente del mezzo che avrebbe investito il minore e il nonno di Sempronio, quindi da persone le cui dichiarazioni non hanno alcun rilievo sotto il profilo probatorio;
d) Diversamente, qualora il modello di constatazione amichevole fosse stato sottoscritto dal danneggiato e dal proprietario del mezzo, incombeva alla compagnia garante l’onere di superare la presunzione di prova della dichiarazione di constatazione amichevole.