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Morte di una parte e mancata interruzione del giudizio di primo grado: quale rimedio?

Secondo quanto disposto dal primo comma dall’art. 301 del Codice di procedura civile “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”.

Martedi 5 Luglio 2022

Quale rimedio è esperibile avverso la sentenza di primo grado nel caso in cui l’evento non viene dichiarato al giudice e il processo si conclude con l’emissione della sentenza?

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20921/2022, pubblicata il 30 giugno 2022.

IL CASO: La vertenza esaminata origina dal giudizio promosso dal titolare di una impresa individuale il quale conveniva innanzi al Tribunale gli eredi di una sua cliente asserendo di aver effettuato nel fabbricato di quest’ultima alcuni lavori e chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma a lui spettante.

I convenuti si costituivano eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva. Nel merito contestavano la regolarità dei lavori, spiegando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte all’attore.

Nel corso del giudizio decedeva il legale degli attori. L’evento non veniva dichiarato e il giudizio proseguiva regolarmente concludendosi con la sentenza di accoglimento della domanda attorea.

Pertanto uno dei convenuti proponeva ricorso per cassazione deducendo, fra i motivi, la lesione del diritto di difesa e la violazione dell’art. 301 c.p.c., essendosi il giudizio di primo grado svolto in assenza del contraddittorio, non avendo il Tribunale dichiarato l’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso del difensore della parte convenuta.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dai giudici della Corte di Cassazione i quali nel rigettarlo hanno osservato che:

  1. “la morte, la radiazione e la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l’interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela”.(Cass. 23486/ 2021; Cass. 1574/ 2020);

  2. la nullità della sentenza deve essere fatta valere con l’appello convertendosi essa in un motivo di impugnazione;

  3. il ricorso diretto per Cassazione non è ammissibile anche nel caso in cui la parte venga a conoscenza della pubblicazione della sentenza oltre il termine per proporre l’appello. In questi casi, il rimedio è quello della richiesta di rimessione in termini;

  4. non è ipotizzabile, in assenza dell’accordo tra le parti per saltare l’appello, proporre il ricorso straordinario per cassazione, in quanto la finalità del settimo comma dell’art.111 della Costituzione è quella di ammettere il predetto mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione. Sono esclusi, quindi, i provvedimenti contro i quali è possibile proporre l’appello.

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