Multa: per contestare l’errore della targa nel verbale non e’ necessaria la querela di falso
Per contestare l’errore del numero della targa di un veicolo indicato nel verbale di violazione al codice della strada non è necessario proporre la querela di falso. La lettura dei numeri sul veicolo in movimento è frutto di percezione sensoriale da parte dell’agente verbalizzante, suscettibile di errore materiale, e quindi non coperta da fede privilegiata.
Giovedi 11 Maggio 2023 |
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 12091/2023, pubblicata l’8 maggio 2023.
IL CASO: Un automobilista proponeva ricorso avverso un verbale allo stesso notificato per violazione dell’art. 148, comma 2, del Codice della Strada, per avere alla guida della propria autovettura, a velocità sostenuta e sorpassando in serie più autoveicoli, invaso la corsia dell’opposto senso di marcia. L’automobilista sosteneva di essere estraneo al fatto e che l’indicazione della targa del proprio autoveicolo nel verbale di accertamento era frutto di un errore.
L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace. Di diverso avviso il Tribunale che, in riforma della decisione di primo grado, dava ragione all’automobilista ed annullava il verbale contestato.
Il Tribunale, nell’accogliere il ricorso dell’automobilista, osservava che nel caso di specie l’identificazione del trasgressore era avvenuta sulla base del numero di targa dell’autoveicolo indicato nel verbale, non essendoci stata l’immediata contestazione della infrazione e che tale indicazione, essendo frutto di percezione sensoriale da parte dell’agente verbalizzante, come tale suscettibile di errore di fatto, non era coperta da fede privilegiata e quindi opponibile anche in mancanza di querela di falso. Riteneva, inoltre provato quanto affermato dall’automobilista, rilevando che il verbale indicava un colore dell’autovettura diverso da quella dell’opponente e che anche la fase istruttoria, attraverso l’assunzione della prova testimoniale, aveva dimostrato che l’automobilista al momento della commissione della presunta infrazione si trovava in un luogo diverso da quello riportato nel verbale.
Pertanto, il Comune accertatore, rimasto soccombente, investiva della questione la Corte di Cassazione. L’ente deduceva l’erroneità della sentenza del Tribunale sostenendo che il verbale di accertamento della infrazione, essendo atto pubblico, fa fede fino a querela di falso di tutti i fatti accertati di persona dal verbalizzante, tra i quali rientra, nel caso di violazioni al codice della strada, anche il numero della targa dell’autoveicolo guidato dal trasgressore e di non avere riconosciuto al verbale di accertamento della violazione l’efficacia di piena prova attribuitagli direttamente dalla legge.
LA DECISIONE: Anche la Cassazione ha dato torto al comune rigettando il ricorso da quest’ultimo promosso.
Nel decidere la vertenza, i giudici della Suprema Corte hanno richiamato l’orientamento di legittimità secondo il quale l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che deve riconoscersi – ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – al verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia, oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente ” agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti “, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante ( Cass. n. 29320 del 2022; Cass. n. 3282 del 2006; Cass. n. 16713 del 2009 ).
Nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, il Tribunale ha ritenuto che le modalità di accertamento della infrazione e la circostanza che il veicolo fosse in movimento ed in fase di sorpasso di una serie di altre vetture non rendessero sicura e certa la lettura della targa da parte degli agenti e che esso fosse stato causato da un errore di percezione, corroborato dal fatto che il verbale aveva indicato un colore della autovettura diverso da quello effettivo ( marrone in luogo di grigio ) e che la prova orale aveva confermato che all’ora della contestata infrazione l’opponente si trovava in un altro comune, ove era andato a prendere la figlia all’uscita della scuola.