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Nell’ordinanza ingiunzione manca la firma autografa del Prefetto: conseguenze.

A cura della Redazione.

Con l’ordinanza n. 24231/2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla validità di di un’ordinanza ingiunzione per infrazione al Cds priva della firma autografa del Prefetto o del vice-prefetto vicario.

Venerdi 19 Agosto 2022

Il caso:  la Prefettura di Roma notificava a Tizio due ordinanze ingiunzioni per infrazioni al codice della strada relative a due verbali di accertamento di violazione dell’articolo 7 C.d.S., comma 9, e articolo 157 C.d.S., comma 6.

Tizio impugnava tali ordinanze dinanzi al Giudice di Pace di Roma eccependo la nullita’/annullabilita’ dei provvedimenti per: 1) vizi di motivazione; 2) irritualita’ del procedimento notificatorio per la convocazione all’audizione personale; 3) illegittimita’ dell’ordinanza per mancanza di firma e carenza di delega; 4) nel merito, non commissione dell’infrazione.

Il Giudice di Pace rigettava integralmente l’opposizione con una sentenza che veniva poi confermata dal Tribunale nel giudizio di appello.

Tizio ricorre quindi in Cassazione, lamentando, come secondo motivo,  violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 18, e dell’articolo 204 C.d.S., avuto riguardo alla mancanza di firma autografa del Prefetto, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, che determinerebbe l’incerta provenienza del documento (ordinanza-ingiunzione) e, per l’effetto, la nullita’ dello stesso.

La Corte, nel ritenere infondata la doglianza, osserva che:

a) qualora l’ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione e’ sostituita dall’indicazione di cui alla L. n. 39 del 1993, articolo 3, comma 2, secondo cui “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche’ l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione;

b) inoltre, qualora per la validita’ degli atti adottati sia prevista l’apposizione di firma autografa, quest’ultima e’ sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”;

c) nel caso specifico,l’ordinanza risulta essere stata redatta con sistema meccanizzato, per cui era sufficiente per la validita’ del provvedimento l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalita’ sostitutiva della sottoscrizione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.24231 2022

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