Niente mediazione obbligatoria per i contratti di fideiussione tra cliente e banca
Le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca non sono soggette, a pena di improcedibilità della domanda, all’esperimento del procedimento di mediazione.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26363/2024, pubblicata il 9 ottobre 2024.
Mercoledi 16 Ottobre 2024 |
IL CASO: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Ministero dell’Interno agiva nei confronti di una compagnia assicurativa chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto a ricevere da quest’ultima il pagamento di una consistente somma di denaro prevista dalla cauzione-polizza fideiussoria prestata dalla compagnia a favore della Prefettura nell’interesse di una cooperativa sociale.
Nel resistere in giudizio, la compagnia eccepiva l’improcedibilità della domanda proposta dal Ministero per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la violazione degli artt. 4 e 5 del contratto di garanzia e la sussistenza della mora credendi per la mancata cooperazione del Ministero ricorrente.
Il Tribunale dava ragione a quest’ultimo, accogliendo la domanda con conseguente condanna della compagnia assicurativa al pagamento in suo favore della somma richiesta.
La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello adita dalla compagnia, originaria resistente, la quale deduceva la mancata pronuncia da parte del Tribunale sull’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale del Ministero, l’erronea qualificazione del contratto di garanzia nello schema atipico del contratto autonomo di garanzia, con conseguente impossibilità per il garante di sollevare eccezioni e, infine, l’errata delibazione circa gli obblighi gravanti sulla compagnia.
Quest’ultima, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, tra i vari motivi del gravame, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 co. 1-bis e 2 del D.Lgs. n. 28/2010 circa l’obbligo dell’esperimento preventivo della mediazione.
LA DECISIONE: Il ricorso della compagnia assicurativa è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale, nel rigettarlo, relativamente all’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale proposta dal Ministero per il mancato tentativo di mediazione, nel ritenere la decisione della Corte di Appello corretta, dopo aver ricordato che l’obbligo della mediazione risulta applicabile, tra gli altri, ai contratti assicurativi, bancari e finanziari, ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (da ultimo Cass. n. 31209/2022).