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Niente WhatsApp per la convocazione dell’assemblea condominiale

Il Tribunale di Avellino nella sentenza n. 1705/2024 si pronuncia in merito alla validità o meno dell’avviso di convocazione dell’assemblea inoltrato ai condomini tramite WhatsApp.

Mercoledi 30 Ottobre 2024

Il caso:  Mevia, quale proprietaria di un locale garage nel Condominio Alfa, impugnava la delibera condominiale del 20/11/2023 deducendo quanto segue:

– non era stata convocata all’assemblea straordinaria nella quale la medesima era stata assunta;

– di conseguenza chiedeva dichiararsene la nullità/annullabilità e/o l’inefficacia;

– riferiva che con la comunicazione di convocazione dell’assemblea ordinaria del 9/10 gennaio 2024, ricevuta il 3/1/2024, aveva appreso che, con precedente delibera condominiale del 20/11/2023, era stato nominato il nuovo amministratore del condominio.

–  asseriva di non aver mai ricevuto avviso di convocazione per l’assemblea straordinaria del 20/11/2023 e che la stessa si era tenuta illegittimamente in mancanza di regolare convocazione di tutti gli aventi diritto.

Il Condominio Alfa si costituiva rilevando che

– i condomini dello stabile avevano proceduto legittimamente all’autoconvocazione dell’assemblea condominiale del 20/11/2023 per la nomina del nuovo amministratore, avvalendosi del modulo predisposto e consegnato ad uno di loro dall’amministratore dimissionario;

– il condomino Tizio, dopo aver ricevuto dall’amministratore dimissionario l’avviso per la convocazione del 19-20/11/2023, aveva provveduto ad inoltrarlo a tutti i condomini a mezzo dell’applicativo di messaggistica “WhatsApp”.

Il tribunale adito, pronunciandosi in merito, rileva che:

a)  l’avviso di convocazione deve essere comunicato a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.; al riguardo, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che l’elenco formulato dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile sia esaustivo e non si possa estendere ad altre forme non previste dalla legge.

b) dunque, la comunicazione a tutti i condomini è cruciale per la regolare costituzione dell’assemblea e l’omissione della convocazione è causa di annullabilità delle decisioni prese dall’assemblea stessa;

c) nel caso di specie, le comunicazioni intervenute tra le parti mediante l’applicativo di messaggistica whatsapp sono da considerarsi informali e di natura meramente preparatoria e non certo idonee a determinare una legittima convocazione dell’assemblea condominiale;

d) inoltre  tale modalità di comunicazione presenta rilevanti criticità, quali la mancanza di certezza di ricezione, non essendovi la garanzia che tutti i condomini ricevano e leggano il messaggio, e il difetto di forma, non rappresentando la chat un mezzo di comunicazione ufficiale, come la PEC o la raccomandata.

e) non vi è prova in atti, quindi, della rituale convocazione della prima assemblea oggetto di impugnazione, in quanto le comunicazioni intervenute tra i condomini con l’applicativo di messaggistica whatsapp sono da considerarsi non certo idonee a determinare la regolare convocazione dell’assemblea condominiale.

Allegato:

Tribunale Avellino sentenza 1705 2024

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