English EN French FR Italian IT Spanish ES

Non è chiara la posizione della giurisprudenza sulla convocazione dei coniugi all’assemblea di condominio: la soluzione preferibile

È frequente che in ambito condominiale due coniugi acquistino un appartamento e/o altre unità immobiliari. In tal caso, nel silenzio della legge bisogna stabilire se l’avviso di convocazione debba essere inviato sia al marito sia alla moglie, oppure se sia sufficiente inviarlo ai detti comproprietari in modo collettivo e impersonale, presso l’indirizzo di uno di loro.

L’art. 1136 c.c., comma 6, secondo cui l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, implica che ogni condomino abbia il diritto di intervenire all’assemblea e, dunque, essere messo in condizione di poterlo fare. È, pertanto, necessario che l’avviso di convocazione previsto dall’ultimo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine (almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza) previsto.

L’omessa convocazione di un condomino incide sulla regolarità costitutiva dell’assemblea integrando un motivo di annullamento della delibera in base all’articolo 1137 c.c.

L’impugnazione della stessa può essere avanzata solo da chi abbia effettivo interesse, quindi il proprietario pretermesso, entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della delibera o dal momento in cui riceve effettiva conoscenza.

L’amministratore di condominio nel convocare la collettività condominiale quindi deve evitare l’annullamento della delibera assembleare e, soprattutto, la condanna alle spese legali (che possono essere particolarmente onerose).

Alla luce dei principi sopra espressi viene da domandarsi quanto segue: se comproprietari di un appartamento sono due coniugi è possibile convocare validamente solo uno di essi o bisogna convocare marito e moglie?

Il problema è stato affrontato da una recentissima decisione del Tribunale di Messina (sentenza n. 1548 pubblicata il 5 settembre 2023).

Non è chiara la posizione della giurisprudenza sulla convocazione dei coniugi all’assemblea di condominio: la soluzione preferibile. Fatto e decisione

Due coniugi si rivolgevano la Tribunale per chiedere l’annullamento di una delibera assembleare che ritenevano viziata per omessa convocazione della moglie, comproprietaria insieme al marito di due unità immobiliari facenti parte del caseggiato.

Il condominio si costituiva in giudizio sollevando questioni pregiudiziali ma senza contestare la mancata convocazione all’assemblea condominiale di della moglie comproprietaria insieme al marito di unità immobiliari: in altre parole è emerso che solo il marito era stato regolarmente convocato alla riunione.

Il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento della delibera assembleare in questione, impugnata nei termini di legge.

Considerazioni conclusive

La Cassazione aveva affermato il principio secondo cui, ai fini della regolare costituzione dell’assemblea del condominio, la valida convocazione di uno dei comproprietari pro indiviso di piani o porzioni di piano può risultare anche dall’avviso dato all’altro comproprietario, qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione (Cass. civ., sez. II, 05/11/1990, n. 10611).

Secondo la stessa corrente di pensiero il medesimo principio sarebbe applicabile anche al caso di coniugi conviventi in pieno accordo e senza contrasto di interessi tra loro (Cass. civ., sez. II, 16/02/1996, n. 1206; più recentemente Trib. Latina 22 giugno 2023 n. 1463).

Non si ritiene di condividere quest’orientamento, sulla considerazione del fatto che anche il singolo comproprietario deve essere tutelato individualmente.

In ogni caso la tesi sopra espressa non è attualmente sostenibile atteso che l’articolo 1136 c.c., sesto comma, come modificato dalla legge 220/2012, stabilisce come l’assemblea possa deliberare solo se tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

È inevitabile, quindi, che l’amministratore, indipendentemente dalla conoscenza di fatto della convocazione, convochi separatamente ciascun coniuge con raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. Ne consegue che può essere annullata una delibera se all’assemblea condominiale non è stata convocata la moglie di un condomino (invece regolarmente convocato) comproprietaria con lo stesso di un appartamento all’interno del condominio. Non importa, infatti, che all’assemblea prenda parte il marito, se lo stesso non agisce in nome della moglie (App. Catania 23 aprile 2019 n. 924).

Trova applicazione infatti il principio sancito dall’art. 1441 c.c., secondo cui l’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge e, di conseguenza, il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per l’omessa convocazione di altri condomini, compreso il consorte con cui ha l’immobile in comunione legale.

In ogni caso la convocazione di marito e moglie è scelta obbligata se i coniugi sono separati e residenti in due luoghi diversi (Trib. Milano 18 ottobre 1993).

Condividi