Non si può chiudere il balcone se c’è alterazione del decoro architettonico
Fiumi di inchiostro sono stati scritti sulla possibilità di realizzare una veranda sul balcone in condominio. A questo florilegio dottrinale e giurisprudenziale si aggiunge la sentenza n. 233 del 27 settembre 2022 resa dal Tribunale di Castrovillari.
La conclusione è molto semplice: non si può chiudere il balcone se c’è alterazione del decoro architettonico.
E ciò, anche quando tecnicamente non si può parlare di veranda, ma di un’opera che comunque delimita una porzione aggiuntiva a servizio dell’unità immobiliare in cui ricade, per di più estendendosi verso l’esterno. Analizziamo la vicenda di cui si è occupato il giudice calabrese.
Chiusura del balcone in condominio: il caso
Il condominio conveniva in giudizio uno dei proprietari per sentirlo condannare a rimuovere l’opera che aveva realizzato sul proprio balcone, consistente in una struttura fissa “mediante profilati in alluminio e vetrata per tutta la lunghezza” del balcone stesso. Insomma, una specie di veranda non autorizzata.
Secondo la compagine, il manufatto non solo violava il regolamento ma anche il decoro architettonico dell’edificio; pertanto, concludeva invocando l’illegittimità dell’opera posta in essere dal convenuto e, per l’effetto, la condanna al ripristino dello stato dei luoghi con rimozione dell’opera abusivamente installata.
Chiusura del balcone: la decisione del giudice
Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 233 del 27 settembre 2022 in commento, ha accolto la domanda attorea, condannando così il convenuto alla rimozione dell’opera illegittima.
La Consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice calabrese ha infatti evidenziato la portata profondamente lesiva dell’estetica condominiale del manufatto, realizzato con vetrate opacizzate e struttura di metallo, fissato sia al pavimento del balcone che al solaio soprastante, dando vita di fatto a una porzione aggiuntiva all’abitazione cui era annessa.
In particolare, il decoro architettonico veniva pregiudicato dal fatto che il manufatto in questione si estendesse verso l’esterno, modificando così i prospetti.
Il decoro architettonico in condominio
Il Tribunale di Castrovillari rammenta come per decoro architettonico debba intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano il fabbricato e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia.
L’alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che modifichino l’originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell’edificio tutte le volte che l’immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto del fabbricato (cfr. Cass., sent. n. 17398/04; Cass., sent. n. 8174/12).
Non occorre nemmeno che il fabbricato, nel quale il decoro si assuma violato, abbia un particolare pregio artistico, né rileva che il decoro sia stato alterato da precedenti interventi sull’immobile (Cass., sent. 14455/09; Cass., sent. n. 21835/07), ma è sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all’edificio una sua propria specifica identità.
La lesione dell’armonica fisionomia del condominio
Nel caso di specie, come si ricava dalla Ctu e dalle numerose fotografie allegate all’elaborato peritale, la realizzazione, nel prospetto dell’appartamento del convenuto e della facciata principale dell’edificio visibile sin dalla pubblica via, di un manufatto evidente rispetto alla linea che demarca i muri del fabbricato in corrispondenza dei balconi, ha indubbiamente spezzato il ritmo della facciata interessata.
La realizzazione di un manufatto, come nel caso di specie, con un corpo aggiunto ed estraneo rispetto alla linea dell’edificio, con la conseguente copertura di parte del balcone e la realizzazione di porte finestre non allineate con le altre, determina in conclusione, a fronte delle linee architettoniche che connotano l’edificio, una violazione dell’aspetto architettonico comportandone un effetto peggiorativo, sì che l’opera suddetta (la veranda meglio sopra descritta) deve essere rimossa ed i luoghi devono essere ridotti in pristino secondo le originarie forme e quindi mediante demolizione dell’opera nella sua interezza.
Le modifiche alla cosa comune
Invero, il condomino può sia apportare modifiche alla cosa comune (nel caso, in esame i muri perimetrali dell’edificio) e sia utilizzarla in modo più intenso (secondo l’art. 1102 cod. civ.), purché non ne alteri la destinazione, non impedisca il pari uso agli altri partecipanti al condominio, non rechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, ovvero non ne alteri il decoro architettonico o infine non renda talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Ciò posto, secondo il Tribunale di Castrovillari deve rilevarsi che, come detto, vi è stato il superamento di detti limiti, per cui la domanda del condominio è fondata sotto il profilo della violazione del decoro architettonico.
Sentenza
Scarica Trib. Castrovillari 27 settembre 2022 n. 233