Non tutte le cadute valgono un risarcimento
Torniamo nuovamente a commentare una pronuncia relativa ad un caso di sinistro condominiale ed ancora per caduta all’interno dei locali di proprietà comune, laddove però, contrariamente al decisum della Corte d’Appello di Venezia, il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza n. 1549 del 23 giugno 2022) si esprime a favore del Condominio, denegando la richiesta di risarcimento avanzata dalla condòmina.
Cadute in condominio e richiesta di risarcimento del condomino: la pronuncia
Tizia, condòmina, conviene in giudizio il proprio Condominio, affermando di essere caduta mentre scendeva cautamente le scale tra il ballatoio tra il primo piano ed il piano terra, a causa di una sostanza liquida, trasparente, assolutamente non visibile, né prevedibile o in alcun modo segnalata, presente sui gradini.
Dalla caduta Tizia assumeva di aver riportato danni, materiali e non, da quantificarsi entro il valore di Euro 52.000,00.
Il Condominio, costituitosi, eccepiva l’infondatezza della domanda e chiedeva la chiamata in causa della terza compagnia assicuratrice condominiale, a scopo di manleva.
La causa, istruita con prove per testi, rigettata la CTU medico – legale, veniva decisa con il rigetto della domanda di risarcimento di Tizia.
Il “limitatissimo potere istruttorio” del convenuto
Il Tribunale di Torre Annunziata, dirimendo la questione sottopostagli, prende le mosse proprio da questo punto, ovvero affermando che nelle controversie di questa tipologia, la parte convenuta – nel nostro caso, il Condominio – ha un potere istruttorio probatoriamente prossimo allo zero, dato che non le è possibile portare testi a confutazione del fatto storico allegato dalla parte attrice – nel nostro caso, la condòmina Tizia – mentre può aspirare tutt’al più a porre in evidenza incongruenze e/o contraddizioni circa le asserzioni dei fatti così come eseguite dalla parte attrice.
Proprio per questo motivo, continua il Tribunale, il Giudice deve essere estremamente rigoroso nel valutare le prove ex art. 116 c.p.c. e le prospettazioni di parte attrice e deve valorizzare ogni circostanza, valutando l’intero materiale probatorio con la dovuta precisione.
Abbiamo rammentato più volte su queste pagine, commentando le varie pronunce di merito e di legittimità, che in base al paradigma della responsabilità da cose in custodia, che la giurisprudenza applica costantemente alle controversie di risarcimento del danno (del condòmino o del terzo) cagionato da beni o servizi comuni condominiali, il danneggiato deve dare prova del nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il danneggiante si libera dalla responsabilità ascrittagli solamente dando prova del caso fortuito.
Rammentiamo ancora che il caso fortuito, secondo la giurisprudenza, non attiene al comportamento del responsabile (ovvero del danneggiante, quindi, nel nostro caso, del Condominio), ma al profilo causale dell’evento ed è integrato da un fattore esterno, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, che interviene nella determinazione del danno con un impulso autonomo e con i caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità, così interrompendo il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.
Rammentiamo infine come il Condominio non vada esente da responsabilità ex art. 2051 c.c., secondo la giurisprudenza, perché lo stesso (tramite il proprio Amministratore) ha il compito di «vigilare sugli ambienti condominiali e neutralizzare con tempestività eventuali fonti di pericolo».
Ebbene, secondo l’estensore della pronuncia in commento, nel caso di specie, le circostanze fattuali addotte da Tizia nell’esporre i fatti costitutivi del suo diritto al risarcimento sono contraddittorie e rivelano che la caduta sia stata accidentale.
Infatti, a testimoni dell’evento – caduta e delle circostanze della stessa (gradini bagnati con sostanza invisibile, orario, modalità di svolgimento dell’evento), Tizia convoca due persone, che sostiene erano presenti al luogo ed al tempo del sinistro, aventi il rapporto di nuora e cognata della medesima Tizia, ma il magistrato evidenzia la non verosimiglianza della presenza, contemporanea e personale, delle due persone indicate sul luogo di accadimento del sinistro.
Inoltre, nel verbale di Pronto Soccorso depositato agli atti da Tizia, si riportava che la medesima riferiva al medico curante di essere caduta accidentalmente senza colpa di terzi; infine, Tizia, nella sua denuncia di sinistro inoltrata all’Amministratore del Condominio, affermava di essersi rialzata con l’aiuto di “altri condòmini“, mentre non menzionava affatto la nuora e la cognata che invece avrebbe poi chiamato come testi dell’accaduto, affermandone la presenza in loco al momento del sinistro, da cui il Giudice si domanda perché i condòmini citati nella denuncia all’Amministrazione non vengono chiamati come testi in giudizio o, viceversa, perché nella denunzia all’Amministrazione non vengono menzionate la nuora e la cognata poi chiamate come testi in giudizio.
Su quest’ultimo punto, Tizia si era difesa affermando che ella non avrebbe comunque potuto portare, come testi, i condòmini, attesa l’incapacità a testimoniare da parte degli stessi nelle cause dove il Condominio sia citato per danni; ma il magistrato rileva che detta questione non inficia il ‘sospetto’ dato dalla mancata menzione dei condòmini intervenuti nella denuncia all’Amministratore.
Peraltro, il certificato di Pronto Soccorso, rammenta il Tribunale, «è un atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, sia della provenienza del documento da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto, sia delle dichiarazioni riportate nel certificato stesso rilasciate dalla vittima del sinistro», citando Cassaz., n. 16030 del 28 luglio 2020.
In merito, ci permettiamo sommessamente di osservare che forse sarebbe opportuno dare maggiore rilevanza all’affermazione di Tizia circa la caduta ‘accidentale’, che integra una dichiarazione contra se circa la presenza di un caso fortuito, mentre l’aggiunta «senza colpa di terzi», provenendo da un non addetto ai lavori, potrebbe tutt’al più valere ad escludere una condotta, attiva e positiva, verosimilmente più dolosa che colposa, di soggetti diversi dalla danneggiata lì presenti, ma si ritiene non estensibile (o difficilmente estensibile) alla colpa da mancata manutenzione o vigilanza imposta al Condominio, laddove non corroborata da altri fattori ed elementi probatori – nel caso di specie, l’inverosimiglianza della testimonianza delle persone convocate da Tizia, dato anche il rapporto di parentela.
Sentenza
Scarica Trib. Torre Annunziata 23 giugno 2022 n. 1549