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Notifica dell’appello da una casella pec ad una casella di posta ordinaria: conseguenze

Con la sentenza n. 15345/2023 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla regolarità o meno di una notifica telematica inviata da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria.

Mercoledi 7 Giugno 2023

Il caso: Mevia, dirigente biologa presso l’Azienda Sanitaria, agiva davanti al Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per essere stata preposta, dapprima, alla Struttura Semplice di microbiologia clinica e, poi, alla Struttura Complessa di Osservatorio Epidemiologico.

Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda; l’Azienda Sanitaria proponeva appello; Mevia eccepiva preliminarmente l’improcedibilità dell’appello, evidenziando che:

– l’appello le era stato notificato presso la e-mail di posta ordinaria e non nelle forme della posta elettronica certificata;

– alla prima udienza fissata per la discussione della causa in appello, la Azienda, essendo Mevia rimasta contumace, chiedeva rinvio per depositare gli atti relativi alla notificazione; ancor prima della successiva udienza, l’Azienda chiedeva l’autorizzazione alla rinnovazione della notificazione, dando atto di avere erroneamente proceduto alla prima notificazione presso la casella di posta ordinaria;

– alla successiva udienza la Corte d’Appello disponeva la rinnovazione della notificazione, eseguita la quale Mevia si costituiva, facendo precedere le difese nel merito alla menzionata eccezione di improcedibilità del gravame.

La Corte d’Appello, rigettata l’eccezione di improcedibilità del gravame, riconosceva a Mevia soltanto gli emolumenti (retribuzione di posizione fissa e variabile) per lo svolgimento di fatto delle funzioni di preposta alla Struttura Complessa, con esclusione peraltro dell’indennità di esclusività e di quella di Struttura Complessa.

Mevia ricorre in Cassazione, affermando la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale errato nel rigettare l’eccezione di improcedibilità del gravame, pur a seguito di specifica contestazione relativa alla inesistenza della prima notifica del ricorso in appello, tentata per posta mail ordinaria e priva dell’avviso di consegna al destinatario, non generata né generabile da un tale sistema e per avere illegittimamente autorizzato la seconda notifica.

Per la Cassazione la censura è infondata: sul punto osserva quanto segue:

a) l’art. 3- bis L. 53/1994 individua il momento di perfezionamento della notifica per il mittente in quello della generazione della ricevuta di accettazione ai sensi dell’art. 6, co. 1, d.p.r. 68/2005

b) è vero che l’accettazione, secondo il citato art. 6, prova soltanto l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, ma la ricezione del dato telematico da parte del gestore di posta elettronica del mittente, comporta di regola l’avvio altresì del flusso telematico verso il destinatario;

c) la mancanza di quest’ultimo, per il solo fatto che la casella del destinatario cui la comunicazione elettronica venga inviata sia una casella di posta ordinaria, non può del resto essere presunta, anche perché la notificazione è stata tentata presso una casella che non era per nulla estranea al destinatario stesso, in quanto viceversa quell’indirizzo era stato dal medesimo indicato nei propri atti difensivi;

d) non si può allora parlare di notificazione “inesistente”, perché, a fronte dell’intervenuta accettazione dell’atto da parte del gestore di posta elettronica, non si può presumere il mancato verificarsi del successivo transito telematico di dati verso il destinatario;

e) da quanto premesso, discende il seguente principio di diritto: “in caso di invio della notificazione con modalità telematiche ai sensi dell’art. 3-bis L. 53/1994 da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione, è nulla e non inesistente, non potendosi presumere – salvo prova contraria – la totale assenza di un inoltro telematico di dati preso il destinatario, di cui restano solo incerti gli esiti e dovendosi quindi ritenere sussistente una fase di consegna, seppure non vi sia prova del perfezionamento della notificazione e dunque l’atto non sia in sé idoneo a raggiungere gli effetti suoi propri “

f) pertanto, in presenza di nullità, la rinnovazione della notifica autorizzata dalla Corte di merito sana ogni vizio nell’introduzione del gravame, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 15345 2023

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