Notifica dell’impugnazione ad uno solo dei difensori: conseguenze
Con l’ordinanza n. 29624/2024, pubblicata il 18 novembre scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per impugnare le sentenze nel caso in cui. in presenza di più difensori costituiti della controparte, la notifica viene effettuata nei confronti di uno solo di essi.
Venerdi 22 Novembre 2024 |
IL CASO: La vicenda esaminata nasce dall’azione promossa da un lavoratore, il quale conveniva in giudizio l’INPS chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva in relazione alla sua esposizione qualificata all’amianto.
Entrambi i giudizi di merito davano ragione al lavoratore. Pertanto, l’INPS sottoponeva la questione alla Corte di Cassazione.
Nel resistere al ricorso promosso dall’ente previdenziale, il lavoratore deduceva, la tardività del gravame, eccependone l’inammissibilità.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver accertato che la sentenza della Corte di Appello impugnata dall’Inps era stata notificata a quest’ultima ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53 del 1994 a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’atto di appello da legale dell’ente che si era costituito nel giudizio, in via disgiunta, con un altro legale, ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività del ricorso e nel dichiararlo inammissibile ha osservato che:
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anche se, nel processo civile, la nomina di una pluralità di procuratori non è espressamente prevista, essa è certamente consentita, non sussistendo nessuna disposizione di legge ostativa;
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fermo restando il carattere unitario della difesa, tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori;
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di conseguenza, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.
Nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, avendo il lavoratore notificato all’INPS la sentenza della Corte di Appello ad uno dei procuratori costituiti, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso in cassazione.