English EN French FR Italian IT Spanish ES

Notifica di atto giudiziario inesistente o nulla: differenza

Con l’ordinanza 24329, pubblicata il 10 settembre 2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla differenza tra l’inesistenza e la nullità della notifica di un atto giudiziario.

Martedi 17 Settembre 2024

IL CASO: La vicenda esaminata riguarda un’opposizione ad un decreto ingiuntivo che veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale adito.

La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto dall’opponente, nel confermare la decisione di primo grado, riteneva inesistente la notifica dell’opposizione in quanto effettuata presso gli avvocati del creditore opposto senza alcun riferimento alla loro qualità di procuratori costituiti in favore di quest’ultimo.

Secondo i giudici della Corte territoriale, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull’improcedibilità dell’opposizione senza concedere, come aveva fatto, ulteriore termine per la rinotifica in quanto alla data fissata per l’udienza di prima comparizione era decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c.

Pertanto, l’originario opponente, rimasto soccombente in entrambi i giudizi di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo la violazione degli artt. 99, 101, 112, 115, 116, 132, 137, 156, 164, 291 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., insistendo sulla tempestività e sulla regolarità della notifica dell’opposizione, sia perché la costituzione del destinatario di una notifica nulla sana il vizio, sia perché il giudice di primo grado ne aveva disposto il rinnovo.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato accolto dai giudici della Suprema Corte, con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame, i quali hanno evidenziato l’erroneità della decisione impugnata avendo quest’ultima ritenuto l’inesistenza e non la mera irregolarità della notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo avvenuta presso i procuratori costituiti.

Nel decidere la controversia, gli Ermellini hanno osservato che:

  1. come affermato dalle Sezioni Unite, la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016);

  2. tutte le volte in cui si è in presenza di notifica eseguita mediante consegna a persona o in luogo diverso da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto;

  3. l’inesistenza della notifica è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è configurabile nelle ipotesi di mancanza materiale dell’atto ovvero quando l’attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l’un verso, nell’attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell’attività della consegna a soggetto estraneo al processo;

  4. gli altri vizi della notifica ricadono nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 24329 2024

Condividi