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Nullità della notifica del precetto; efficacia sanante dell’opposizione: presupposti.

Con la sentenza n. 18112/2022 la Corte di Cassazione chiarisce le condizioni in presenza delle quali la nullità della notifica del precetto possa dirsi sanata dalla proposizione dell’opposizione, a riprova della conoscenza dell’atto da parte dell’intimato.

Martedi 14 Giugno 2022

Il caso: Tizio proponeva opposizione al precetto e all’esecuzione per espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla succeduta alla società consortile per azioni, indicando di aver appreso dell’esistenza del pignoramento dalla notifica telematica dell’avviso di udienza di autorizzazione alla vendita, e deducendo, al contempo, la mancanza di una valida notificazione sia dell’iniziale intimazione che del menzionato pignoramento-

il Tribunale, qualificata la domanda ex art. 617, cod. proc. civ., la respingeva osservando, in particolare, che, con l’opposizione stessa, era intervenuta sanatoria dell’assunta nullità della notifica quale effettuata presso indirizzo diverso dalla residenza.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, terzo comma, 480, primo comma, 482, cod. proc. Civ.: la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che l’ipotizzata nullità era stata sanata per raggiungimento dello scopo attraverso l’opposizione, atteso che quest’ultima era invece stata svolta, avverso innanzi tutto il precetto, dopo il pignoramento, e dunque dopo che era stata così preclusa la possibilità di evitarlo adempiendo.

Per la Suprema Corte la doglianza è fondata: sul punto la Corte precisa che:

a) il Tribunale afferma che l’eventuale nullità della notificazione del precetto, così come del pignoramento, sarebbe stata sanata dallo svolgimento dell’opposizione sanante in quanto dimostrativa della conoscenza legale degli atti e fatti procedimentali;

b) al contrario, a differenza del vizio di notificazione del pignoramento, la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui;

c) peraltro, la notifica, anche ex art. 140, cod. proc. civ., avvenuta, con comunicazione apparentemente perfezionata per c.d. “compiuta giacenza”, non è valida qualora emerga che la residenza effettiva, cui corrisponde presuntivamente quella anagrafica, sia differente.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.18112 2022

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