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Obbligazioni: solidarietà sociale, buona fede, correttezza, obbligo di cooperazione tra le parti.

Con sentenza n. 19145/21 del 7.12.2021 il Tribunale Civile di Roma, VI sezione, accogliendo in toto la domanda del creditore, ha ribadito – chiarendolo – il principio di solidarietà sociale, di buona fede e correttezza anche nella fase esecutiva dei rapporti obbligatori.

Giovedi 16 Dicembre 2021

In particolare il Tribunale ha ribadito che sussiste un obbligo di cooperazione tra le parti e finanche un potere di integrazione da parte del Giudice dello stesso contratto ai sensi dell’art. 1374 cc precisando, nel contempo che – obblighi e poteri – incontrano comunque il limite di cui all’art. 1372 cc a cui si aggiunge quello di non dover comportare un apprezzabile sacrificio della parte interessata ( Cass. Civ. n. 23069/18, 17642/12, 10182/09, 15669/07, 264/06, 5240/04, 2503/91 nonché proprio Trib. Roma sentenza del 30.4.21).

Sulla scorta di tali principi e richiamando la giurisprudenza di legittimità (“la buona fede … si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte” [Cass. Civ. sez. III, 7 giugno 2006 n. 13345]) il Tribunale ha stabilito l’inapplicabilità del principio della impossibilità giuridica in materia di obbligazioni pecuniarie riferite al pagamento dei canoni di locazioni in quanto – il conduttore – privo delle dotazioni economiche sufficienti.

Così come ha rigettato l’ipotesi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 cc in quanto la onerosità deve attenere ad aspetti obiettivi e non alle condizioni soggettive (perdita di reddito) del conduttore.

Nel caso di specie la vertenza riguardava il mancato pagamento – in maniera continuativa –  di canoni di locazione ed oneri condominiali, a far data dal marzo 2020. Situazione, questa, imputata dal debitore alle chiusure provocate dal lockdown ed alla conseguente crisi del settore turistico (si tratta di una piccola attività commerciale nei pressi di Fontana di Trevi) che avrebbe determinato una forte riduzione degli incassi e, di conseguenza, una incapacità ad onorare quanto pattuito a suo tempo avanzando richiesta – altresì – anche di una riduzione del canone.  

Il Giudice, però, ha ritenuto la condotta tenuta dal debitore (totalmente assente da un punto di vista economico per oltre 21 mesi) non conforme ai richiamati principi di solidarietà sociale, buona fede, correttezza, obbligo di cooperazione, giudicando – una eventuale rimodulazione del canone – quale “apprezzabile sacrificio che la giurisprudenza di legittimità esclude possa esserle imposto e che sicuramente detta parte [il conduttore] non avrebbe inteso sopportare se si fosse rappresentata l’attuale congiuntura al momento della stipula del contratto (cfr. Tribunale di Roma 30.04.2021)

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