Obbligo di cautela del proprietario del veicolo consegnato alla concessionaria per la vendita
Con l’ordinanza n. 26922/2023, pubblicata il 20 settembre 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata su quando è configurabile la responsabilità solidale del proprietario di un veicolo per la violazione al codice della strada commessa successivamente alla consegna del mezzo ad un autosalone per la vendita.
Martedi 7 Novembre 2023 |
IL CASO: La Prefettura notificava al proprietario di un motoveicolo alcune ordinanze di ingiunzione emesse nei suoi confronti quale responsabile in solido di infrazioni commesse da un terzo sorpreso alla guida del motoveicolo con una patente diversa da quella prescritta, in mancanza di carta di circolazione e in assenza di copertura assicurativa.
Le ordinanze ingiuntive venivano ritenute illegittime da parte del proprietario del motoveicolo il quale proponeva opposizione innanzi al Tribunale chiedendone l’annullamento, escludendo ogni sua responsabilità per aver depositato il mezzo presso un’autofficina professionale con procura orale a vendere ed aver cessato l’assicurazione che era stata trasferita su nuovo veicolo.
Il Tribunale rigettava il ricorso con conseguente conferma della legittimità delle ordinanze impugnate sul presupposto che il ricorrente non aveva adeguatamente provato di aver adottato le necessarie cautele per prevenire l’uso del mezzo da parte dei terzi.
La decisione del Tribunale veniva ritenuta errata dal ricorrente il quale investiva della questione la Corte di Cassazione evidenziando che il giudice di merito non aveva adeguatamente e unitariamente valutato gli elementi di prova offerti a sostegno dell’essere avvenuta la circolazione del mezzo contro la sua volontà. In particolare, non avrebbe considerato l’avvenuta consegna del veicolo ad un deposito esercitato in forma professionale, l’avvenuta consegna delle chiavi al depositario per consentire la prova del mezzo da parte dei potenziali acquirenti e la cessazione dell’assicurazione.
LA DECISIONE: Anche la Cassazione ha dato torto al proprietario del motoveicolo, ritenendo infondato il ricorso.
Nel rigettare il gravame, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo il quale per escludere la sua responsabilità, come prevista dalla L. n. 689 del 1981, articolo 6 e dall’articolo 2054 c.c., comma 3, che ne costituisce attuazione, il proprietario di un veicolo deve porre in essere una condotta caratterizzata dall’adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo. In altri termini deve esplicare un’attività esterna specificamente volta ad impedire la commissione dell’illecito.
Relativamente alla sanzione pecuniaria amministrativa per circolazione di un veicolo senza la prescritta copertura assicurativa, come affermato in altri arresti giurisprudenziali, hanno concluso, la responsabilità solidale del proprietario deve essere affermata, ai sensi dell’art. 6 della legge 689 del 1981, ove lo stesso si limiti a provare soltanto di aver consegnato il veicolo a chi lo ha posto in circolazione in base a procura a vendere.