Omessa pronuncia sulle spese: istanza di correzione o impugnazione?
Con la sentenza 17836, pubblicata il 21 giugno 2023, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciato su quando è ammissibile l’istanza di correzione di errore materiale di un sentenza se nel provvedimento il Giudice ometta di decidere in merito alle spese legali del giudizio presupposto e sulla possibilità o meno di impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza di correzione.
Lunedi 26 Giugno 2023 |
IL CASO: La vicenda nasce dalla decisione con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile un istanza di correzione di errore materiale di una sentenza emessa dagli stessi giudici della corte territoriale.
Avverso la suddetta decisione, il soccombente proponeva ricorso per cassazione, evidenziando che una prima istanza di correzione era stata rigettata. La richiesta di correzione con la predetta istanza era fondata sul fatto che nella motivazione della sentenza le spese del giudizio erano state poste erroneamente a carico della parte soccombente e in favore del ricorrente, ma non liquidate nel dispositivo. Il vizio denunciato dal ricorrente secondo i giudici della Corte di Appello era suscettibile di impugnazione e non di correzione trattandosi di un vizio di omessa pronuncia.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione sulla scorta delle seguenti osservazioni:
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l’ordinanza emessa all’esito del procedimento di correzione di errori materiali, disciplinato dall’art. 288 c.p.c. non è impugnabile, anche in caso di rigetto, neanche con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi ex art. 111 Cost;
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ciò in quanto si tratta di un provvedimento privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione;
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è invece impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la decisione corretta, proprio al fine di verificare se sia stato in realtà violato il giudicato in quanto la correzione risulti invece inammissibilmente utilizzata per incidere su pretesi errori di giudizio;
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è diverso il caso dell’ordinanza con la quale il giudice di merito rigetti l’istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla Corte di legittimità. Tale provvedimento è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione in quanto il vizio di mancata conformazione è estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, non essendo, per l’effetto, impugnabile con il rimedio di cui all’art. 288, comma 4, c.p.c., e afferendo alla decisione del giudice del rinvio;
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è ammissibile la procedura di correzione dell’errore materiale tutte le volte in cui a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente. Ciò al fine di ottenerne la quantificazione;
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integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l’impugnazione, tutte le volte in cui il giudice non abbia statuito sulle spese nemmeno nella motivazione;
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l’istanza di correzione di errore materiale è reiterabile non sussistendo l’esercizio, nè dunque la consumazione, di una “potestas iudicandi”.