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Opponibile all’aggiudicatario l’obbligazione assunta nell’atto di donazione dal debitore esecutato?

La Corte di cassazione nella sentenza n. 4357/2024 si pronuncia in merito alla opponibilità o meno all’aggiudicatario di un immobile pignorato – pervenuto all’esecutato tramite donazione – del diritto di alloggio gratuito che il debitore ha costituito in favore dei genitori donanti.

Lunedi 22 Aprile 2024

Il caso: Tizio ricorre per la cassazione dell’ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ., n. 3045/20, del Tribunale di Perugia, che ha accolto l’opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ., proposta dal debitore esecutato Caio, nonché dai di lui genitori, in relazione all’ordine di liberazione dell’immobile del quale Tizio – all’esito di procedura esecutiva per espropriazione immobiliare – si era reso aggiudicatario.

Tizio, a seguito dell’aggiudicazione, si era però visto costretto a chiedere la liberazione, risultando occupato dai genitori del debitore esecutato: difatti, il terreno sul quale risultava insistere il fabbricato di maggiore consistenza era pervenuto all’esecutato in forza di donazione effettuata dal padre e dalla madre dello stesso, contratto che prevedeva un’obbligazione, qualificata propter rem, di dare ai donanti, vita loro durante, alloggio gratuito nel piano rialzato del(l’allora) costruendo edificio.

Incardinato dal debitore esecutato e dai suoi genitori ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ., il giudizio di merito, lo stesso veniva trattato dal giudice nelle forme di cui all’art. 702- bis cod. proc. civ., concludendosi con ordinanza che dichiarava illegittimo e ineseguibile l’ordine di liberazione.

Per il Tribunale perugino,

  • quello costituito in favore dei donanti deve intendersi come “un diritto personale di godimento, in qualche misura assimilabile al diritto del locatario”, non rilevando “in contrario la circostanza che la locazione comporti per il conduttore l’obbligo di pagamento del canone, che è in questo caso assente”;

  • l’obbligazione assunta dal donatario verso i donanti non è una mera liberalità senza contropartite, ma invece rientra nella figura del modus annesso alla donazione ed ha quindi una sua giustificazione economica”;

  • in questa prospettiva, dunque, il titolo degli occupanti – giacché trascritto, oltre che “richiamato dettagliatamente nella perizia di stima e nel bando di vendita” – risulterebbe opponibile all’aggiudicatario, ex art. 1599, comma 3, cod. civ.

La Cassazione, adita da Tizio, nel ritenere fondata l’impugnazione, rileva che:

a) la tesi, fatta propria dalla decisione impugnata, che ravvisa, in quello attribuito ai donanti, un diritto personale assimilabile a quello del locatore, risulta errata: la soluzione accolta – essendo la locazione un contratto a prestazioni corrispettive – concepisce, di fatto, l’impegno oggetto dell’obbligazione modale come contropartita del godimento del bene, in contrasto con il principio per cui il “modus” non può assumere “natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell’attribuzione da gratuito in oneroso;

b) diversamente opinando, si è in presenza di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al “modus” della donazione, di talché “la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all’onere carattere reale, atteso il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell’ambito dei rapporti obbligatori”;

c) pertanto, è esclusa l’opponibilità della clausola contrattuale ai terzi, o comunque ai creditori procedenti ed all’aggiudicatario, non potendo ricondursi né ad un diritto reale, né ad altro previsto dalla disciplina dei contratti, impregiudicata la responsabilità tra le parti, e quindi del donatario verso i donanti

Allegato:

Cassazione civile sentenza 4357 2024

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