Opposizione a decreto ingiuntivo e lo ius variandi del convenuto opposto
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 32933/2023 torna sulla questione della possibilità per il convenuto opposto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di formulare domande nuove e diverse rispetto a quella già introdotta con il ricorso.
Venerdi 1 Dicembre 2023 |
Il caso: La società Delta otteneva un provvedimento monitorio che ingiungeva alla società di pubblicità Alfa il pagamento della somma complessiva di € 157.271,52, in forza di due fatture emesse da essa Delta nell’ambito del rapporto contrattuale con la stessa corrente dal 2001; in base a tale rapporto, infatti, la società Alfa, concessionaria per la raccolta pubblicitaria in favore di Delta risultava tenuta a riversarle – all’esito di presentazione di fattura – quanto riscosso da ogni singola operazione di vendita delle inserzioni pubblicitarie (al netto della provvigione).
La Alfa, opponendosi al decreto ingiuntivo, deduceva l’esistenza di un inadempimento della Delta ai propri obblighi contrattuali, assumendo, pertanto, di aver esercitato – nel non riversarle le somme di cui alle due fatture suddette – il diritto di ritenzione ex art. 1460 cod. civ., vantando un maggior controcredito verso di essa, che eccepiva in compensazione.
La soc. Delta, costituitasi in giudizio, oltre a resistere all’avversaria domanda, agiva, a propria volta, in via di riconvenzione, affinché fosse accertata la cessazione dell’efficacia del contratto, per fatto e colpa di Alfa, con condanna della stessa al risarcimento dei danni.
Il giudice di prime cure, con sentenza non definitiva, accoglieva la proposta opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando, invece, inammissibile la riconvenzionale della società opposta; esperito gravame da quest’ultima, il giudice di appello lo respingeva.
La società Delta ricorre in Cassazione, censurando la declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali da essa formulate, decisione basata sul rilievo che domande siffatte – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l’opposto riveste la posizione di attore, in senso sostanziale – sono ammissibili unicamente nei limiti in cui configurino una “reconventio reconventionis”
Per la ricorrente tale sarebbe, però, il caso di specie, visto che a fronte delle pretese risarcitorie e indennitarie, avanzate dalla Alfa nell’opporsi al decreto ingiuntivo dalla Delta, quest’ultima ha contestato, legittimamente, violazioni ulteriori del contratto rispetto a quella che ha dato origine alla pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Per la Cassazione il motivo è fondato:
a) la giurisprudenza di questa Corte appare propensa a consentire, in termini sempre più ampi, la proposizione della c.d. “riconvenzionale” della parte destinataria dell’opposizione a decreto ingiuntivo;
b) si è precisato che, se soltanto l’opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale, proporre domande riconvenzionali, mentre l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, ciò non esclude che, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., comma 2, in seguito all’opposizione il giudizio si svolga secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito;
c) questo richiamo consente, quindi, l’applicabilità, al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche della norma di cui all’art. 183 cod. proc. civ., a mente del quale l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto;
Da ciò consegue il principio di diritto per cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, purché rimanga immutato l’elemento identificativo soggettivo delle «personae» e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità”