Opposizione: mancata produzione dei documenti allegati all’istanza di ammissione al passivo
Con l’ordinanza 20312/2022, pubblicata il 23 giugno 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti derivanti dalla mancata produzione da parte del ricorrente nel giudizio di opposizione allo stato passivo dei documenti allegati alla istanza di ammissione al passivo.
IL CASO: La vicenda esaminata nasce dalla domanda di ammissione al passivo di una società depositata da un istituto bancario sulla scorta di un finanziamento da quest’ultimo concesso alla fallita.
Il credito fatto valere dalla banca veniva escluso dal Giudice Delegato e avverso il decreto di esecutività dello stato passivo l’istituto bancario proponeva opposizione ai sensi dell’art. 98 della legge fallimentare.
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale il quale riteneva non raggiunta la prova né del rapporto contrattuale posto a fondamento dell’istanza di ammissione al passivo né la prova della sua esecuzione.
La questione giungeva, così, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla banca avverso il decreto di rigetto dell’opposizione emesso dal Tribunale, la quale deduceva con un unico motivo di impugnazione la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1326 del Codice Civile, in relazione all’art. 90 della legge fallimentare avendo il Tribunale ritenuto non provata la conclusione del contratto e dell’erogazione del finanziamento nonostante che all’interno del fascicolo della procedura fallimentare fossero presenti tutti gli elementi necessari per dimostrare l’avvenuto perfezionamento del contratto, che gli stessi erano nella disponibilità del Tribunale e che il Collegio giudicante avrebbe potuto esaminarli direttamente.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione la quale nel rigettarlo ha osservato che:
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gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento fallimentare, formati dagli organi della procedura o assunti dall’autorità giudiziaria nel progressivo evolversi del fallimento, sono raccolti nel fascicolo di cui all’art. 90 della legge fallimentare;
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la suddetta disposizione, che ha una portata generale, è applicabile anche al procedimento di opposizione allo stato passivo;
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gli atti e i provvedimenti formati all’interno del procedimento fallimentare rimangono nella disponibilità del giudice delegato e del Tribunale fallimentare che possono, quindi, accedere al fascicolo della procedura al fine di verificare e prendere in esame le statuizioni adottate nel corso del procedimento concorsuale;
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pur essendo ricompresi nel fascicolo informatico della procedura i documenti prodotti dal creditore con la domanda di insinuazione al passivo essi devono essere specificamente indicati, a pena di decadenza, all’interno dell’atto di opposizione, come previsto dall’art. 99, comma 2, n. 4, della legge fallimentare;
Nel caso esaminato, hanno concluso i giudici di legittimità, il Tribunale nel rilevare che l’opposizione non risultava suffragata da documentazione che dimostrasse la conclusione del contratto e la sua esecuzione, ha correttamente osservato che il ricorrente, non avendo “espresso l’intento di richiedere l’acquisizione di atti eventualmente allegati al fascicolo della procedura”, era incorso nella decadenza prevista dall’art.99, comma 2, n. 4, della legge fallimentare.