Opposizione verso ingiunzione condominio e inammissibilità
Nel nostro ordinamento giuridico, allorquando si è creditori di una somma e vi è prova scritta di tale diritto, è possibile ricorrere all’ufficio giudiziario competente per ottenere un decreto ingiuntivo. Si tratta, più precisamente, di un provvedimento con il quale il giudice ordina al debitore il pagamento del credito, maggiorato delle spese legali.
Ebbene, tra i tanti casi in cui si può ricorrere a questo procedimento sommario, c’è quello degli oneri condominiali. Accade di frequente, infatti, che le quote siano disattese dal condòmino di turno.
Ad esempio, perché non è d’accordo con la spesa votata in assemblea oppure, semplicemente, perché in forte ritardo coi pagamenti.
In questi, come in altri casi, l’amministratore, munito della prova del credito, cioè i bilanci approvati, può chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo.
Nei 40 giorni successivi alla notifica del provvedimento, per impedire che lo stesso diventi definitivo, il condòmino/debitore ha, però, la possibilità di proporre opposizione. Proprio ciò che è accaduto nella decisione in commento
Si tratta, nello specifico, della sentenza n. 259 del 23 novembre 2022 emessa dal Tribunale di Sulmona. L’ufficio abruzzese ha, infatti, esaminato un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a carico di una condomina morosa.
Prima, però, di affrontare il merito giuridico della questione e bene verificare in concreto cosa è accaduto in questo edificio.
Opposizione verso ingiunzione condominio e inammissibilità. Il caso concreto
In un condominio, per alcuni oneri comuni mai saldati, l’amministratore era costretto a ricorrere al procedimento per ingiunzione nei riguardi di una proprietaria morosa. Ne scaturiva, perciò, un decreto ingiuntivo a cui, l’ingiunta faceva opposizione.
L’azione legale, promossa dinanzi al competente Tribunale di Sulmona, si basava sulla contestazione dei bilanci, preventivi e consuntivi, a cavallo tra il 2017 e il 2020. Secondo la tesi dell’opponente, essi erano stati approvati nonostante vi fossero delle irregolarità.
Ebbene, poiché l’interessata non aveva partecipato alla relativa assemblea e non aveva, in alcun modo, riconosciuto il debito, non le poteva essere addebitato nulla.
Il condominio, invece, fondava la propria difesa, principalmente, sull’inammissibilità dell’opposizione. Per il convenuto, infatti, non essendo stata impugnata la delibera in contestazione, tanto meno nei termini di legge, non era possibile porla in discussione successivamente.
Si trattava, perciò, di una decisione assembleare del tutto efficace e vincolante e il giudice, non aveva alcun potere per sindacarne la validità. Per queste ragioni, il decreto doveva essere confermato e l’opposizione respinta.
Il Tribunale di Sulmona ha accolto la tesi del condominio e ha rigettato la domanda dell’opponente.
Decreto ingiuntivo su delibera assembleare: termini per l’opposizione
Quando un ufficio giudiziario accoglie un ricorso per decreto ingiuntivo, indipendentemente, dall’eventuale esecutività provvisoria del provvedimento, deve sempre concedere al debitore la facoltà di proporre impugnazione.
Tecnicamente, si tratta della cosiddetta opposizione, che l’ingiunto può avanzare nel termine massimo di 40 giorni successivi alla data di ricevimento del decreto (Art. 641 cod. proc. civ.).
Sto parlando, quindi, della stessa situazione che si potrebbe presentare al condòmino moroso. Mi riferisco, cioè, a colui che si trova in arretrato con le quote risultanti dal bilancio approvato e verso il quale l’amministratore ha deciso di recuperare, giudizialmente, il dovuto, ricorrendo al procedimento per ingiunzione (Art. 633 e seg. cod. proc. civ.).
In ambito condominiale, però, bisogna fare molta attenzione ai motivi d’impugnazione di un decreto ingiuntivo. Molto spesso, infatti, le ragioni su cui si fonda l’opposizione, si basano su eventuali vizi del deliberato assembleare in cui è stato approvato il bilancio.
Si tratta, più precisamente, di irregolarità, magari anche legittime, che però andrebbero sollevate, principalmente e tempestivamente, in sede di contestazione dell’assemblea ex art. 1137 c.c. Insomma, l’inammissibilità dell’opposizione per questi motivi non è improbabile.
Decreto ingiuntivo su delibera assembleare viziata: come procedere
Normalmente, il decreto ingiuntivo del condominio, verso il singolo proprietario moroso, viene chiesto, ottenuto e notificato molto tempo dopo l’assemblea in cui è stato approvato il bilancio.
Pertanto, potrebbe succedere che, allo scoccare iniziale dei 40 giorni per proporre l’opposizione al decreto, possano essere già scaduti i termini per impugnare il deliberato. Tale circostanza non è irrilevante.
L’ingiunto, infatti, non può opporsi al decreto invocando dei vizi di un’assemblea, magari di molti mesi prima, del cui esito era stato debitamente informato e, precedentemente, mai impugnata. Ciò, infatti, contrasterebbe con le decadenze perentorie di cui all’art. 1137 c.c. Se ciò dovesse accadere, come nel procedimento in commento, l’opposizione sarebbe inammissibile.
Quindi, come ci ricorda il Tribunale di Sulmona, il giudice dell’opposizione deve solo verificare che la delibera esiste e che è efficace «il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass. civ sez .II 30.04.2019)».
Solo se non fossero scaduti i termini per impugnare l’assemblea e sempreché tale domanda, sotto forma di riconvenzionale, fosse sollevata dall’opponente, il giudice dell’opposizione potrebbe conoscere, incidentalmente, della validità del deliberato su cui si è fondata l’ingiunzione.
Sentenza
Scarica Trib. Sulmona 23 novembre 2022 n. 259