Opzione Donna 2024: i nuovi requisiti della circolare Inps
L’Inps, con circolare n. 59 del 3 maggio 2024, ha aggiornato le istruzioni per accedere al regime di pensionamento anticipato di cui all’art. 16 comma 1-bis del d.l. n. 4/2019 prorogato, con la legge di bilancio 2024, per le lavoratrici che abbiano maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2023.
Giovedi 9 Maggio 2024 |
Ricordiamo brevemente che opzione donna è rivolta sia alle lavoratrici del settore pubblico che a quelle del settore privato e che, per essa, si parla di prepensionamento straordinario perchè non è una misura strutturale, come la pensione anticipata ordinaria, bensì viene prorogata di anno in anno. Rientra, infatti, nel cosiddetto Regime sperimentale donna introdotto dall’art. 1, comma 9, L. n. 243/2004 e prorogata negli anni con continue modifiche ai requisiti di accesso.
Allo stato attuale, l’Inps ha chiarito che per poter accedere alla misura è necessaria l’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e l’età anagrafica di almeno 61 anni.
Quest’ultimo requisito è ridotto di un anno per ogni figlio ( nel limite massimo di due), mentre per le lavoratrici licenziate in aziende in crisi, la riduzione biennale si applica anche in assenza di figli. Le lavoratrici in possesso dei succitati requisiti possono accedere alla pensione opzione donna se, alla data di presentazione della domanda o da almeno sei mesi, assistono il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado, convivente con handicap in situazione di gravità ( ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992) o un parente o un affine di secondo grado convivente, se i parenti di primo grado sono mancanti o abbiano oltre 70 anni o siano affetti da patologie invalidanti.
Possono accedere alla pensione anticipata anche le donne lavoratrici che abbiano una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento. Potranno accedere alla misura anche le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi d’azienda, a partire dal primo gennaio 2024.
Ai fini dell’inoltro della richiesta, per le lavoratrici licenziate, è necessario che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e quello di chiusura del tavolo e che, successivamente, non sia stata ripresa qualsivoglia attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Concorrono al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni: i contributi obbligatori, quelli da riscatto o da ricongiunzione, quelli volontari e figurativi (non quelli accreditati per malattia o disoccupazione per le lavoratrici dipendenti privati) e i periodi assicurativi maturati all’estero in Paesi nei quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.
Grazie al beneficio della cosiddetta cristalizzazione dei requisiti, le lavoratrici che li abbiano maturati entro il 31 dicembre 2023, possono accedere alla pensione in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile, ferma restando la sussistenza delle condizioni relative alla categoria di appartenenza alla data di presentazione della domanda.
Infine, la circolare specifica che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al:
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1° febbraio 2024 per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria);
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2 gennaio 2024 per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della stessa.
La domanda può essere presentata attraverso il sito internet Inps o utilizzando i servizi offerti dagli Istituto di Patronato riconosciuti.