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Patrocinio a spese dello Stato: come calcolare il reddito dei familiari conviventi

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 28478/2024 fa chiarezza in merito ai presupposti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ipotesi in cui con il richiedente convivano altri familiari.

Lunedi 22 Luglio 2024

Il caso: Il Tribunale di Crotone respingeva l’opposizione proposta da Mevio avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale aveva revocato l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato relativa ad un procedimento penale: al riguardo: sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza, il Tribunale riteneva che nel reddito complessivo dovessero essere considerate anche le somme percepite dalla figlia del ricorrente, con conseguente superamento della soglia prevista per l’ammissione.

Mevio ricorre in Cassazione, deducendo:

a) violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 11 n. 3, cod. proc. civ., in quanto il Tribunale non avrebbe potuto superare il contenuto dell’autocertificazione, nella parte in cui si indicano i familiari conviventi per l’anno di riferimento;

b) violazione di legge, in relaziona all’art.360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., in quanto la condizione di convivenza deve essere valutata al momento della domanda poiché altrimenti l’ammissione al beneficio verrebbe a dipendere da redditi di persone che, non facendo più parte del nucleo familiare, non sono più tenute a contribuire al sostentamento economico.

Per la Cassazione il ricorso è fondato quanto al secondo motivo di doglianza:

– ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio, il reddito annuale dei familiari conviventi, ove nell’anno di riferimento cessi il rapporto di convivenza, non può essere computato per l’intero, dovendosi invece prendere in considerazione la sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza;

– nella istanza vanno quindi indicati anche i redditi dei familiari la cui convivenza, durante l’anno di riferimento, sia venuta meno, ferma restando la rilevanza dei soli redditi percepiti fino a quel momento;

– a tal fine occorre fare riferimento ailia situazione emergente dall’ultima dichiarazione, ovvero a quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l’obbligo di presentazione, sommando i redditi dei conviventi, secondo quanto si evince dalla lettura dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed in particolare dal riferimento, contenuto nell comma 2, ai “redditi conseguiti nel medesimo periodo” da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 28478 2024

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